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Ordinanza Interlocutoria — n. 12357/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders remand for joint hearing of tax collection appeals regarding standing issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12357/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court for a joint hearing of related tax collection appeals. The case involved a dispute over the standing of a former administrator to challenge a tax payment notice issued against his company. The court found the issues regarding the administrator's personal standing and the underlying tax assessment were legally connected and required unified resolution.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When multiple appeals arise from the same factual matrix and involve connected legal questions, the court must order a joint hearing to ensure a coherent and efficient judicial resolution.

Parole chiave

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tax collection standing joint hearing procedure remand to new role former administrator liability connected appeals debiti fiscali liquidazione aziendale a fini fiscali bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
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Testo completo

a Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –ControNumero registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/2026BRIANO WALTER LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pe-scio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: stefano.pe-scio@ordineavvocatisv.it;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 677/4/20 depositata in data 13 novembre 2020 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n. 677/4/20veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti n. 89/2/2019con la quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva dellaTRADING GLASS S.r.l. a socio unico e veniva respinto il ricorso di LucaWalter Briano, in proprio e quale amministratore di fatto della societàavverso l’avviso di intimazione di pagamento n. T7LIPPN00143.2. Tale atto veniva emesso per la riscossione parziale ex art.68 d.lgs.n.546/92 del credito erariale, e traeva origine dall’avviso di accerta-mento n. T7L032F00224 emesso per II.DD., IVA e sanzioni relativa-mente al periodo di imposta 2011 sia nei confronti della società TRA-DING GLASS S.r.l., sia dello stesso Luca Walter Briano in proprio equale amministratore di fatto della società, sia di Andrea Dionigi.3.

A conclusione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della so-cietà, svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di vetreria e cristal-leria e conclusasi con p.v.c., risultava che in data 23.11.2011 l’ammi-nistratore Walter Briano vendeva la quota societaria ad Andrea DionigiNumero registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/2026al prezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in considerazionedel fatto che la società possedeva rimanenze di magazzini per oltre235.746,35 euro e ricavi risultanti dalle scritture contabili pari ad oltreeuro 3.732.724,30 e costi pari ad oltre euro 3.571.096,62.

Dopo lacessione la società non effettuava più operazioni e non veniva presen-tata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, né venivano istituitele scritture di magazzino; inoltre, il nuovo amministratore risultava ir-reperibile e la sede della società era ritenuta fittizia.4. Si legge alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata che il giudice diprime cure riteneva che «l’impugnazione dell’intimazione di pagamentoproposta da Briano Walter Luca quale ex amministratore unico dellasocietà doveva essere respinta per carenza di legittimazione attiva, es-sendo proposta con la spendita del nome sociale e, quindi, da un sog-getto che non è destinatario dell’atto impugnato.

Per contro i primigiudici hanno ritenuto la sussistenza della legittimazione in proprio diBriano Walter Luca nei confronti dell’atto stesso, trattandosi di impu-gnazione ammissibile poiché non risulta notificato a Briano WalterLuca, in proprio, l’avviso di accertamento di cui sopra, circostanza ec-cepita dal ricorrente senza che parte convenuta abbia dimostrato ilcontrario. Con la conseguenza che il semplice esame letterale dell’av-viso di accertamento rende evidente la sua nullità nell’individuazionedel debito tributario da cui l’odierna intimazione di pagamento trar-rebbe origine.

I primi giudici hanno evidenziato, infatti, che a pagina29 dell’avviso di accertamento si legge che la pretesa tributaria neiconfronti di Briano Walter Luca, indicato quale soggetto coobbligatoresponsabile in solido al pagamento delle somme dovute in base altitolo esecutivo, è quantificata nella misura e nelle forme previste dallanorma civilistica e tributaria, quantificazione all’evidenza del tutto in-determinata».Numero registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/20265.

Contro tale decisione proponeva impugnazione l’Agenzia delle en-trate e il giudice d’appello riteneva che, quand’anche non inammissibileper carenza di interesse, trattandosi di appello su pronuncia favorevolea parte appellante, doveva essere confermata la sentenza di primogrado per carenza di legittimazione attiva in capo a Briano data l’as-senza nell’avviso di accertamento di alcun riferimento a lui personal-mente, essendo stato notificato nei confronti della società di cui Brianoera stato amministratore unico.6. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuentecon controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Considerato che:Dev’essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, relativoall’intimazione, per trattazione congiunta, oltre che con il ricorso rgn.19950/2020, relativo all’avviso di accertamento sottostante, con il ri-corso rgn 659/2026, connesso oggettivamente e soggettivamente.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio nuovo ruolo per trattazione congiunta con iricorsi rgnn. 19950/2020 e 659/2026.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti