Cassation court dismisses appeal and remands case to integrate missing parties into tax dispute proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the Cassation appeal and remanded the case to a new hearing to integrate the company and its shareholder into the proceedings. The lower courts had partially accepted appeals against a tax assessment regarding a nominal share sale, but the Cassation court noted these parties were never summoned to the trial. Consequently, the court ordered the integration of the contraddittorio within 40 days before reassigning the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 37-bis D.P.R. n. 600/73: When a tax dispute involves a real litisconsortium where some parties were not summoned, the court must order their integration before proceeding with the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ministratore di fatto, rappresen-tato e difeso dall’Avv. Stefano Pescio, elettivamente domiciliato pressol’indirizzo PEC: stefano.pescio@ordineavvocatisv.it;– ricorrente –Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 1166/3/19 depositata in data 7 novembre 2019 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.
Con sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n.1166/3/19 venivano parzialmente accolti gli appelli nei procedimentiriuniti proposti da Andrea Dionigi, in proprio e quale amministratoreunico della società TRADING GLASS S.r.l. a socio unico, e da Luca Wal-ter Briano in proprio e quale coobbligato solidale con la società qualeamministratore di fatto avverso la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Asti n. 72/2/2018 con la quale era stato rigettato ilricorso dei contribuente avverso l’avviso di accertamento n.T7L032F00224 per II.DD., IVA e sanzioni relativamente al periodo diimposta 2011.2.
Si legge in sentenza che, a conclusione di una verifica fiscale ese-guita nei confronti della società, svolgente l’attività di commercio all’in-grosso di vetreria e cristalleria, risultava che in data 23.11.2011 l’am-ministratore Walter Briano vendeva la quota societaria ad Andrea Dio-Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026nigi al prezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in conside-razione del fatto che la società possedeva rimanenze di magazzini peroltre 235.746,35 euro e ricavi risultanti dalle scritture contabili pari adoltre euro 3.732.724,30 e costi pari ad oltre euro 3.571.096,62.
Dopola cessione la società non effettuava più operazioni e non veniva pre-sentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, né venivano isti-tuite le scritture di magazzino; inoltre, il nuovo amministratore risul-tava irreperibile e la sede della società era ritenuta fittizia. Il p.v.c. cheriassumeva tali contestazioni veniva notificato all’amministratore difatto Luca Walter Briano e seguiva l’avviso di accertamento alla basedel presente processo, con il quale veniva accertato reddito di impresanon dichiarato, impugnato dalla società, da Walter Briano e da AndreaDionigi.3.
Il giudice di prime cure riteneva che il giudice avesse correttamenteapplicato le disposizioni antielusive di cui all’art.37-bis d.P.R. n.600/73,decisione impugnata con due appelli distinti dalla società e Andrea Dio-nigi e da Walter Briano, incentrati sulla violazione dell’art.7 d.lgs.n.269/13 e sulla non competenza territoriale dell’Agenzia delle entratedi Asti riuniti. I due atti di gravame riuniti venivano solo parzialmenteaccolti dal giudice di secondo grado, limitatamente alle sanzioni rite-nute non applicabili a Walter Briano, in quanto irrogate alla società, etenuto conto che Briano era stato attinto dall’avviso come coobbligatosolidale.4.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazione WalterBriano, affidato a quattro motivi che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.Considerato che:Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026Pregiudizialmente, va rilevato che la società TRADING GLASS S.r.l. eAndrea Dionigi, parti dei processi di primo e secondo grado proposticontro il medesimo avviso di accertamento n. T7L032F00224, non sonostati evocati in giudizio, e va senz’altro disposta l’integrazione del con-traddittorio nei loro confronti, in presenza di litisconsorzio processualee sostanziale.
La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo a tal fine. P.Q.MLa Corte:dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di TRADINGGLASS S.r.l. e di Andrea Dionigi entro il termine di 40 giorni dalla co-municazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti