Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to full payment under simplified settlement rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer fully paid the disputed amount under the simplified settlement procedure. Although the taxpayer and the tax authority both requested case termination, the Court ruled that the matter ceased due to the payment rather than a formal withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed without any allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer pays the full amount under the simplified settlement procedure, the litigation is extinguished by operation of law, and no costs are assigned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato (c.f. 80224030587).-ricorrente-controGE.MA. S.R.L. (c.f. 00940550700), costituitasi in persona del Sig. FrancoCatena, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocato Francesco Mancini (c.f. MNCFNC51T12B519D);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale diCampobasso n. 359/2016 depositata il 11/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, laGE.MA S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. RD0030200133,avente ad oggetto IVA per l’anno d’imposta 2002, con il quale venivaNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026contestata l’erronea applicazione del regime del margine ad una serie dioperazioni di vendita di autoveicoli acquistati presso la Mediacars LTD (perun imponibile di € 163.934 e con IVA pari ad € 33.790 oltre interessi esanzioni).La CTP accoglieva il ricorso.La Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmentel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando la “validitàdell’avviso di accertamento impugnato limitatamente alla indebitadetrazione dell’IVA per l’anno d’imposta 2002”.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso la GE.MA.
S.r.l..In data 9/1/2026 la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio,avendo aderito alla definizione agevolata con le modalità previste dall’art.6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. l. 225/2016 ed ha allegatola documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.Con istanza presentata il 28/2/2026, anche l’Agenzia delle Entrate hachiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, allegando una notadel 27/2/2026 della Direzione Regionale del Molise nella quale si dà attoche la domanda di definizione della controversia presentata dallacontribuente è risultata regolare e che si è perfezionata con l’integralepagamento di tutte le rate.RAGIONI DELLA DECISIONELa richiesta formulata da entrambe le parti deve essere accolta, essendosiperfezionata la definizione ai sensi del d.l. 193/2016.
Al riguardo va peròosservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando, comenella fattispecie de qua, il contribuente è controricorrente o intimato deveessere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. - nonper rinuncia, ma per il ricorrere di un caso di estinzione ex lege - che nonNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026produce però gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c. (così Cass. n. 24083/2018,in motivazione).
Se però risulta che l’importo indicato nella comunicazionedi cui al comma 3° dell’art. 6 d.l. 193/2016 è stato pagato, devedichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n.24083/2018; Cass. n. 11540/2019).Proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, essendovi la provadel pagamento riconosciuto anche dall’Amministrazione.Infine, va osservato che “non è luogo a provvedere sulle spese perchétanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello,come nella specie, di emersione della verificazione della fattispeciedell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente(o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto delladefinizione agevolata assorbe il costo del processo pendente” (così, inmotivazione, Cass. n. 24083/2018;
Cass. n. 11540/2019). P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti