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Ordinanza — n. 12335/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing separate tax proceedings for two de facto administrators despite joint illegal acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12335/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to remand the case for joint trial with another administrator. Although both individuals committed identical illegal acts as de facto administrators, the court found their tax liabilities distinct and separable. Consequently, the court ruled that no necessary joinder of parties existed, allowing each administrator to be tried independently.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 331 c.p.c.: In tax proceedings, necessary joinder of parties requires an indivisible legal relationship; separate liabilities for distinct individuals, even arising from common illegal acts, permit independent trials.

Parole chiave

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necessary joinder of parties de facto administrator liability tax proceedings joinder indivisible legal relationship separate tax liabilities tax administration appeal concurrent illegal acts posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992
– Con l’unico motivo di ricorso si denuncia laviolazione/falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett.
Art. 331 c.p.c.
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Infatti, inforza dell’art. 14, comma 1, del d.lgs.
Art. 3 Cost.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 53 Cost.
art. 331 c.p
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19636/2025
Cass. n. 10270/2024
3 e 53 della Cost.(Cass. n. 10270/2024;
Cass. n. 15189/2013
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Testo completo

dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGIANSANTI Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato AntonioMartinoli;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1767/2021, depositata il 31 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1. – Mauro Giansanti impugnava l’avviso di accertamento,emesso per l’anno di imposta 2012 a carico del “Nuovo ConsorzioEurosat” sulla base del processo verbale di constatazione redattodalla Guardia di Finanza di Roma e notificato al contribuente inqualità di amministratore di fatto.

In particolare, nell’attoimpugnato veniva rilevato che, dagli elementi appresi nel corsoNumero registro generale 26482/2021Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 12335/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell'attività ispettiva, era emerso che il Giansanti (indicato comeautore delle violazioni contestate al consorzio), unitamente a ValterBinelli, era gestore nonché “dominus” del “Nuovo ConsorzioEurosat” e poneva in essere le proprie condotte illecite attraversola costituzione di consorzi e cooperative ad hoc, dedite ad evasionefiscale.

Da ciò derivava la richiesta di pagamento delle imposte edelle sanzioni, accertate a carico della società direttamenteall’amministratore di fatto.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 21221/09/2018, depositata il 20 dicembre 2018, respingeva ilricorso.2. – Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 1767/2021, depositata il 31 marzo 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha annullato la sentenzadi primo grado, rimettendo gli atti alla Commissione tributariaprovinciale e disponendo l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di Valter Binelli.3.

– L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a un unico motivo.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia laviolazione/falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b), dell’art.Numero registro generale 26482/2021Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 12335/2026Data pubblicazione 03/05/202614 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 331 c.p.c., nella parte in cui laCommissione tributaria regionale ha ritenuto sussistente unaipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente rimessionedella causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.La sussistenza del litisconsorzio necessario conseguirebbe, adavviso dei giudici di appello, dal compimento in concorso da partedel Giansanti e del Binetti delle medesime attività illegittime, tali daintegrare fatti illeciti comuni ad entrambi “con la conseguenteinscindibilità delle cause, ex art 331 c.p.c. e la necessità dirimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art 59, comma 1,lett.

b) d.lgs. 31.12.1992 n. 546”. Contrariamente a quantosostenuto dal collegio di seconde cure, l’istituto del litisconsorzionecessario non sarebbe configurabile nel caso di specie. Infatti, inforza dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 546/1992 "se l'oggetto delricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono esseretutti parte nello stesso processo e la controversia non può esseredecisa limitatamente ad alcuni di essi". Tale istituto, dunque,ricorre ogni qualvolta si deduce in giudizio un unico e inscindibilerapporto giuridico sostanziale che, riguardandocontemporaneamente più soggetti, impone la presenza di tutti alfine di rendere effettiva ed efficace la tutela giurisdizionale.Quando, cioè, l’oggetto del ricorso riguarda più soggettinecessariamente collegati ed è richiesta la partecipazioneobbligatoria di tutte le parti al medesimo processo, in quanto lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.Nel caso in esame non si ravvedono i presupposti della inscindibilitàdella causa in quanto il ricorso proposto dal contribuente ha avutoad oggetto la singola posizione debitoria del medesimo e non laposizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispettoall'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.

LaNumero registro generale 26482/2021Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 12335/2026Data pubblicazione 03/05/2026circostanza rilevata dai giudici di secondo grado nella sentenzaimpugnata del compimento in concorso fra il Binelli e il Giansantidelle medesime attività illegittime, tali da integrare fatti illeciticomuni a entrambi, non sarebbe sufficiente a configurare lanecessità che le cause siano trattate congiuntamente, ben potendole medesime essere decise separatamente per ciascuno di talisoggetti e comportare decisioni differenti in relazione all’esistenza omeno di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore difatto ricoperta dai medesimi, come è avvenuto.

Infatti, a talproposito, si rappresenta che l’avviso di accertamento è statoimpugnato separatamente sia dal Giansanti che dal Binelli.1.1. – Il motivo è fondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casiin cui, per la particolare natura o configurazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti(Cass. n. 19636/2025).

Nel processo tributario, il litisconsorzionecessario, quale emergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992,si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cuiall'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presuppostinell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso;ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivounitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralitàdi obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispettodell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - ilmancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'interogiudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento deicoobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, inNumero registro generale 26482/2021Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 12335/2026Data pubblicazione 03/05/2026ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost.(Cass. n. 10270/2024;

Cass. n. 15189/2013).Nel caso di specie, la contestazione riguarda l'attività diamministratore di fatto di un consorzio attribuita al contribuente eanaloga responsabilità si assume nei confronti di un’altra persona.Le due cause risultano tuttavia distinte, e quindi scindibili, perchénon si ipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcunasocietà di fatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente da ciascuna delle due persone e quello nei confrontidell'altro amministratore di fatto si è concluso con l’esclusione dellasua responsabilità e il passaggio in giudicato della pronunciad'appello.2.

– La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti