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Ordinanza — n. 12305/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as time-barred; directors liable for association debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12305/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayers' appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit for filing. The taxpayers argued they were not properly notified of the tax liability assessments, while the tax agency contended the appeal was untimely. The court ruled that the procedural defect of late filing is a fundamental condition that can be examined ex officio, leading to the dismissal of the appeal on merits.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The expiration of the time limit for filing an appeal constitutes a fundamental procedural defect that the Court of Cassation may examine ex officio, rendering the appeal inadmissible regardless of whether the lower court addressed it.

Parole chiave

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tax appeal time limit inadmissibility ex officio solidary liability directors tax collection agency procedural defect fundamental debito di contributi riconoscimento di debito difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui i contribuenti sopra indicatihanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 380-bis c.p.c.
Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui i contribuenti sopra indicatihanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
art. 38 c.c
La sentenza impugnata è dunque cassata con riferimento al primomotivo di ricorso, mentre il secondo, con il quale si è dedotta la violazionedell’art. 38 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26913/2024
Cass. n. 15843/2015
Cass. n. 15100/2024
Cass. n. 13425/2016
15100/2024;Cass. n. 13425/2016; Cass.
Cass. n. 20311/2011
Cass., sez. un., n. 24172/2025
sez. un., n.24172/2025
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Testo completo

Stato– ricorrente –controNumero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/2026ALÌ Giovanni, CIADAMIDARO Giovanni, CIADAMIDARO SalvatoreDiego, D’AGATE Francesco, DELL’ARTE Silvestro Dario, PLUMARISalvatore, TROVATO Alessandro, rappresentati e difesi dall’avv.Piergiorgio Finocchiaro e dall’avv. Virginio Prampolini– controricorrenti –avverso la sentenza n. 3927/07/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 29/5/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro.1.

Giovanni Alì, Giovanni Ciadamidaro, Salvatore DiegoCiadamidaro, Francesco D’Agate, Silvestro Dario Dell’Arte, SalvatorePlumari e Alessandro Trovato, componenti del consiglio direttivodell’Associazione Sportiva Dilettantistica Troina, impugnarono dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna gli avvisi di presain carico con i quali l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevacomunicato a ciascuno di loro l’avvio dell’attività di riscossione dellasomma di euro 640.000,00, relativa ad un avviso di accertamentonotificato all’associazione predetta, al suo legale rappresentante protempore Alessandra Allegra, nonché all’autore della contestateviolazioni, sig.

Pietro Dell’Arte.2. Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dei contribuenti, accolse il gravame sul rilievodella mancata notificazione agli appellanti di prodromici avvisi diaccertamento recanti la contestazione nei loro confronti di unaresponsabilità, in solido con l’associazione sportiva, per le obbligazionitributarie di quest’ultima.Numero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/20264.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui i contribuenti sopra indicatihanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Devono innanzitutto disattendersi le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dai controricorrenti in ragione di una supposta carenza diintegrità del contraddittorio nonché di un’asserita formazione di giudicatosu un capo autonomo della sentenza d’appello.1.1. Quanto al primo profilo, occorre rilevare che, contrariamente aquanto prospettato dai controricorrenti, non si pone alcuna necessità diintegrare il contradditorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, pur essendo stata questa ad emettere gli avvisi di presa incarico impugnati.Al riguardo è sufficiente osservare che l’accoglimento, per le ragioniche oltre si diranno, del ricorso dell’Agenzia delle entrate rende irrilevanteintegrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, il cuiinteresse nella causa è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’entericorrente e non viene in alcun modo compromesso dalla sua mancatapartecipazione al giudizio di legittimità (v.

Cass. n. 11825/2025 nonchéCass. n. 15106/2013, che, proprio con riguardo al tema dell’estensionedel contradditorio nel giudizio di cassazione, escludono la necessità diallungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportarealcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delleparti).1.2. Con riguardo alla seconda eccezione di inammissibilità, volta afar valere la supposta formazione di un giudicato sulla statuizione,asseritamente non impugnata, con la quale il Giudice d’appello haannullato gli avvisi di presa in carico per mancata emissione e notifica delNumero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/2026prodromico avviso di accertamento, va rilevato che il primo motivo diricorso, come subito oltre si preciserà, è diretto a censurare la sentenzaimpugnata per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, motivoche, tendendo a far emergere la definitività della sentenza di primo grado,esclude in radice, in caso di sua fondatezza, la configurabilità di ungiudicato in relazione a qualsivoglia statuizione della sentenza d’appello.2.

Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenzaimpugnata, non avendo essa dichiarato l’appello inammissibile siccometardivo.3. Il motivo è fondato.3.1. È incontroverso che la sentenza della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Enna, non notificata, sia stata pubblicata il 30 gennaio2023. Il termine semestrale per la proposizione dell’appello di cui all’art.327, comma 1, c.p.c. sarebbe, dunque, scaduto, considerata anche laproroga di cui all’art. 155, comma 3, c.p.c., il 31 luglio 2023 (il 30 luglio2023 era infatti domenica).

Operando nella specie la sospensione di undicimesi di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022, il termine perappellare scadeva il 30 giugno 2024, scadenza prorogata, ex art. 155,comma 3, c.p.c., al 1° luglio 2024.Dal momento che l’appello è stato pacificamente notificato il 30 luglio2024, esso è tardivo.3.2. Non potrebbe fondatamente sostenersi, diversamente da quantoargomentato dai controricorrenti, che la scadenza del termine perappellare fosse ulteriormente prorogata di trentuno giorni in virtùdell’ulteriore sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,prevista dall’art. 1 legge n. 742 del 1969 nella formulazione vigenteratione temporis.Tale tesi si scontra con il costante insegnamento della giurisprudenzadi legittimità circa la incumulabilità delle cause di sospensione dei terminiNumero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/2026processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (v.

Cass.n. 10252/2020; Cass. n. 8581/2021; Cass. n. 12488/2021). Propriofondandosi sul menzionato insegnamento, questa Corte ha già avutomodo di precisare, con riferimento ad analoga causa di sospensione deitermini, che la sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11,d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018,non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale –prevista dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo,dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito conmodificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – nei casi di coincidenza osovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 28398/2021; v. anche Cass.n. 3598/2023).Inconferente è poi il richiamo operato nel controricorso all’ordinanzadi questa Corte n. 16830/2020 giacché, diversamente da quantoadombrato dai controricorrenti, quella pronuncia, lungi dall’affermare lacumulabilità delle cause di sospensione dei termini in caso disovrapposizione dei periodi, ha semplicemente chiarito, in relazione allasospensione semestrale dei termini d’impugnazione di cui all’art. 11 d.l.n. 50 del 2017, che, al fine di stabilire il termine ultimo per la proposizionedel gravame, occorre dapprima determinare la data di scadenza deltermine ordinario, tenendo anche conto della sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale, e poi, ove la scadenza così determinatadovesse cadere nel lasso temporale ricompreso tra il 24 aprile 2017 ed il30 settembre 2017 – quello cioè previsto dalla citata norma speciale –tener conto dell’ulteriore periodo di sospensione di sei mesi.

La fattispeciepresa in considerazione da quella pronuncia, come si vede, è ben diversada quella qui in esame, nella quale il termine ordinario per proporreappello non è scaduto nel periodo feriale, sicché non vi era alcuno spazioper fare applicazione della sospensione di cui all’art. 1 legge n. 742 del1969.Numero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/20263.3. Da ultimo, deve escludersi, contrariamente a quanto eccepito daicontroricorrenti, che la censura dell’Agenzia fiscale dovesse essereformulata nell’ambito del parametro impugnatorio di cui all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., stante l’omessa pronuncia della Corte regionalesulla questione relativa alla tardività dell’appello, sollevata dall’appellataAgenzia.Al riguardo è sufficiente ricordare il principio, del tutto costante nellagiurisprudenza di legittimità, per cui l’omesso esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domandeod eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024), ragion per cui se il giudicedi merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, lasentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per lacarenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamenteeccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronunciaimpugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. n.15843/2015).

Ed invero, la decisione di accoglimento della domanda dellaparte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità delladomanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza dispecifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessamotivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove lapretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibilecon l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 15100/2024;Cass. n. 13425/2016; Cass. n. 20311/2011).Sul punto, come considerazione di carattere tranciante, deveaggiungersi che il vizio qui in esame attiene ad una decadenza verificatasiper effetto dello spirare di termini perentori per la proposizionedell’impugnazione, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” lastruttura e il funzionamento del processo, sicché, quale che sia la modalitàcon la quale il vizio sia stato dedotto con il ricorso per cassazione, esso,Numero registro generale 15649/2025Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 12305/2026Data pubblicazione 02/05/2026sul quale il giudice di merito non si è pronunciato, ben può essere rilevatoed esaminato anche d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).4.

La sentenza impugnata è dunque cassata con riferimento al primomotivo di ricorso, mentre il secondo, con il quale si è dedotta la violazionedell’art. 38 c.c. per non essere stata riconosciuta la responsabilità solidaledei membri del consiglio direttivo per i debiti dell’associazione, restaconseguentemente assorbito.Ricorrono, inoltre, le condizioni per decidere nel merito, sicché lacassazione può disporsi senza rinvio, essendo possibile pronunciare sulmerito dell’appello con la declaratoria della sua inammissibilità pertardività.5. Le spese del giudizio d’appello e quelle del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e, pronunciando sul merito dell’appello, lo dichiarainammissibile; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio d’appello che liquida in euro 9.300,00per compensi professionali, oltre oneri di legge, nonché delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.700,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti