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Ordinanza — n. 12297/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to notify hearing date, violating defense rights under D.Lgs 546/1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12297/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a tax penalty decision, ruling the lower court's judgment null and void. The court found that the administrative body failed to notify the taxpayer of the hearing date for over thirty days, as required by law. Consequently, the violation of the right to defense and the principle of contradiction rendered the entire proceeding invalid.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992: The failure to communicate the hearing date to the parties at least thirty days prior constitutes a nullity of the administrative act and all subsequent procedural steps, unless the party appears at the hearing.

Parole chiave

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tax appeal procedure nullity of administrative act right to defense principle of contradiction failure to notify hearing tax penalty enforcement procedural nullity

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, e 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn.
Art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancatorispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causaprevisto dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche ai giudizidi appello in virtù del richiamo operato dall’art.
Art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 6 CEDU
26, § 6).Anche questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenziosotributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art.
Art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22890/2022
Cass. n. 2783/2018
Cass. n. 502/2017
Cass. n. 1786/2016
Cass. n. 11487/2013
Circ. Ag. Dogane 4.4.2002 n. 26

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Testo completo

la Lavorgna– ricorrente –controNumero registro generale 10002/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 12297/2026Data pubblicazione 02/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 6244/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, depositata il 5/11/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro.1.

La Erregame S.p.A. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli l’atto di contestazione di violazionedi norme tributarie e di irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenziadelle dogane e dei monopoli aveva comminato a carico della società, aisensi dell’art. 303, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, la sanzione di euro30.000,00. Tale sanzione era stata applicata poiché, in relazioneall’importazione definitiva di n. 1275 colli di merci rappresentati daricevitori DVD-T2 (decoder), la società contribuente aveva indicato,così beneficiando di esenzione daziaria, un codice tariffario previsto perla classifica di dispositivi incorporanti un modem per l’accesso adinternet, di cui invece gli articoli importati erano privi.2.

Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,investita dell’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, accolseil gravame sul rilievo che la questione concernente l’esattaclassificazione delle merci importate – questione di merito su cui sifondava l’opposizione della società contribuente avverso l’atto diNumero registro generale 10002/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 12297/2026Data pubblicazione 02/05/2026irrogazione delle sanzioni – era divenuta definitiva, non essendo statoimpugnato il prodromico processo verbale di constatazione.4.

Avverso tale ultima pronuncia la Erregame S.p.A. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustratoda memoria ex art. 382-bis1 c.p.c., cui l’Agenzia delle dogane e deimonopoli ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3, 4, e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 31 e 34 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 6 CEDU e 24Cost. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è nulla in quanto,in violazione delle norme suindicate, l’avviso di trattazione del ricorsoin appello non le era mai stato comunicato, pur essendosi essaregolarmente costituita, ciò che aveva comportato una lesione delproprio diritto di difesa.2.

Il motivo è fondato.2.1. Già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancatorispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causaprevisto dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche ai giudizidi appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimodecreto – determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivinelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l’eccezione,ovvero che comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunchéal riguardo (cfr. Circ.

Ag. Dogane 4.4.2002 n. 26, § 6).Anche questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenziosotributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31d.lgs n. 546 del 1992, adempie ad un’essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessacomunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso diNumero registro generale 10002/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 12297/2026Data pubblicazione 02/05/2026fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità delladecisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire ladecisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte ove nonsiano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risoltauna questione di mero diritto (cfr.

Cass. n. 22890/2022; v. anche Cass.nn. 2783/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013).2.2. Nel caso di specie, che la comunicazione dell’avviso ditrattazione della causa manchi è comprovato dalla documentazioneprodotta in questa sede dalla ricorrente, e in particolare dalleschermate tratte dal Sistema Informativo della Giustizia Tributariadalle quali risulta che in relazione al giudizio d’appello dinanzi alla Corteregionale della Campania, contraddistinto con il numero di ruolo 985del 2024, l’avviso di trattazione è stato comunicato per via telematicasoltanto alla parte pubblica.2.3.

Va poi osservato che non risulta che la contribuente siacomparsa alla pubblica udienza discussione della causa, ciò cheavrebbe potuto essere valutato come acquiescenza alla mancatanotificazione dell’avviso di trattazione ovvero come sanatoria del vizioprocessuale per raggiungimento dello scopo.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento degli altri due, con i quali la ricorrente ha dedottol’erroneità della sentenza impugnata sia per avere essa ritenutoautonomamente impugnabile un atto, quale il processo verbale diconstatazione, che non lo è (secondo motivo), sia per non aver ritenutoinammissibile, per violazione del divieto di ius novorum, l’appellodell’Agenzia fiscale, fondato su questioni non sollevate nel giudizio diprime cure (terzo motivo).4.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo,assorbiti gli altri due, con conseguente cassazione della sentenza erinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della CampaniaNumero registro generale 10002/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 12297/2026Data pubblicazione 02/05/2026in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbitigli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti