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Ordinanza — n. 12198/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax collection judgment for apparent lack of reasoning regarding notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12198/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the lower court's judgment on tax collection procedures due to apparent lack of reasoning. The taxpayer argued that the collection notice was invalidly served without explicit factual verification, while the tax authority maintained the notification was procedurally correct. The court accepted the claim that the lower court merely affirmed compliance with the law without detailing the evidence of service, thereby violating statutory requirements for reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 21 d.Lgs. n. 546/1992: A judgment is void if it fails to explicitly verify the factual elements proving the perfection of the notification procedure, as mere adherence to legal norms without factual integration constitutes apparent lack of reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning tax collection notice notification validity procedural defects Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
4,c.p.c., assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia recepito in modo meramente adesivo la decisione del giudice diprimo grado in ordine alla ritualità della notifica della cartella dipagamento effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Art. 21 d.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Roberto Succio - 2Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza dimerito per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 15 d.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 2945 c.c.
Art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Roberto Succio - 2Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza dimerito per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 110 c.p.c.
Art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 8053/2014

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Testo completo

–controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4303/05/2024 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, depositata in data23/12/2024 non notificataCons. Est. Roberto Succio - 1Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del26/02/2026 dal Consigliere Roberto Succio.Nicola Camporeale, quale socio della Costruzioni Generali Tridentes.r.l., impugnava l’intimazione di pagamento e la sottesa cartella dipagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative atributi (IRES, IVA e IRAP) per il periodo d’imposta 2004, derivanti daavviso di accertamento notificato alla società e definito con sentenza dellaCTP di Bari n. 3039/2014, passata in giudicato.La società, successivamente al passaggio in giudicato della pronunciasfavorevole, veniva cancellata dal registro delle imprese.

Il contribuentededuceva plurimi vizi degli atti riscossivi (prescrizione, carenze di notificae di motivazione, insussistenza dell’obbligazione solidale, nullitàdell’intimazione).La CTP di Bari, con sentenza n. 1975/2018, accoglieva il ricorsoritenendo insufficiente la motivazione della cartella nei confronti del socio,con assorbimento delle ulteriori censure.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; ilcontribuente resisteva e proponeva appello incidentale.La CTR ha riformata la sentenza impugnata, con conferma dellalegittimità dell’intimazione di pagamento e rigetto dell’appello incidentaledel contribuente.Ricorre a questa Corte Nicola Camporeale con cinque motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto ladecisione del Collegio.Il ricorrente deposita memoria.Ragioni della decisioneCons.

Est. Roberto Succio - 2Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza dimerito per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoabbia recepito in modo meramente adesivo la decisione del giudice diprimo grado in ordine alla ritualità della notifica della cartella dipagamento effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Questi si lamenta che igiudici di merito si siano limitati ad affermare il “puntuale rispetto dellenorme” senza esplicitare quali elementi di fatto avrebbero comprovato ilperfezionamento del procedimento notificatorio, né verificare lasussistenza della prova dell’invio e della ricezione della raccomandatainformativa, così da rendere incomprensibile l’iter logico seguito e daintegrare una motivazione solo apparente, in violazione dell’art. 111 Cost.Il motivo è fondato.Invero, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ha rigettatol’eccezione formulata dalla parte ricorrente, stante “il puntuale rispetto,da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle norme in merito allanotifica sia della cartella che dell’intimazione”.

Tale statuizione, appellatadal contribuente, è stata fatta propria anche dalla Corte Tributaria di II^grado che in forza di tale ritenuta regolarità della notifica della cartella haritenuto precluse le questioni relative alla motivazione della stessa.Tali affermazioni risultano del tutto deficitarie sotto il profilo dellaillustrazione dell’iter logico-giuridico seguito dal collegio di merito peraddivenire a decisione.Infatti, la sentenza di appello manca completamente di riportarealcuna data di notifica, così come di descrivere le modalità di taleadempimento notificatorio, rendendo quindi impossibile verificare sia inforza di quali modalità sia concretamente stata operata la notifica e inche data si sia perfezionata con la conoscenza o conoscibilità dell’attoveicolato da parte del contribuente, sia per quali ragioni tali circostanzeCons.

Est. Roberto Succio - 3Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026abbiano indotto il giudice di merito a decidere in ordine alla regolaritàdella notifica.Così operando, la sentenza impugnata ha reso motivazione il cuicontenuto si colloca al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” (Cass.Sez. Un. n. 8053/2014), poiché nel concreto esso risulta inidoneo aesprimere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito peraddivenire a decisione.Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza vacassata.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 21 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la decisione nellaparte in cui ha ritenuto ritualmente notificata la cartella di pagamento e,conseguentemente, inammissibile il ricorso di primo grado avverso taledell’atto prodromico, il contribuente era legittimato a far valere, conl’impugnazione dell’intimazione di pagamento, anche i vizi della cartellapresupposta, non potendosi applicare il principio di definitività dell’attonon validamente notificato.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 deld.

Lgs. n. 546 del 1992, deducendo l’illegittimità della mancata condannaalle spese in suo favore nel giudizio di primo grado, nonostante l’integraleaccoglimento del ricorso. Si assume che la compensazione delle spese siastata disposta in assenza di soccombenza reciproca e senza l’indicazionedi gravi ed eccezionali ragioni, in contrasto con il principio di causalità econ i criteri legali di liquidazione, con conseguente erroneità anche delladecisione di rigetto dell’appello incidentale sul punto.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2945 c.c., 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 110c.p.c. censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusoCons.

Est. Roberto Succio - 4Numero registro generale 14351/2025Numero sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 12198/2026Data pubblicazione 01/05/2026la necessità di un autonomo avviso di accertamento nei confronti del socioa seguito dell’estinzione della società. Si sostiene che la responsabilitàdel socio per i debiti tributari della società estinta non possa essere fattavalere mediante la sola iscrizione a ruolo fondata su una sentenzapronunciata nei confronti della società, ma richieda l’attivazione di undistinto procedimento di accertamento nei confronti del socio medesimo,volto a verificare la sussistenza e i limiti della responsabilità personale, inrelazione all’eventuale percezione di somme in sede di liquidazione.Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 23del d.lgs. n. 546 del 1992 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, censurandol’affermazione secondo cui la cartella di pagamento e l’intimazione nonsarebbero tenute a indicare le modalità di calcolo degli interessi richiesti.Si assume in questa sede che l’omessa indicazione dei criteri di calcolo,delle aliquote applicate e dei periodi di riferimento renda l’atto privo diadeguata motivazione e impedisca al contribuente l’effettivo esercizio deldiritto di difesa, con conseguente nullità della pretesa per difetto dicertezza e liquidità del credito.Alla luce della decisione che precede in ordine al primo motivo, il cuiaccoglimento travolge l’intera sentenza impugnata, i restanti motivirestano assorbiti.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio diLegittimità.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. Roberto Succio - 5