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Ordinanza — n. 12197/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent lack of interest and improper waiver by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12197/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's waiver of the appeal, signed only by his lawyer without a special mandate, failed to extinguish the proceedings. Although the lawyer's declaration showed a lack of interest to continue, it did not meet the strict formal requirements of Article 390, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected for subsequent lack of interest rather than being treated as an originally inadmissible dilatory act.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, c.p.c.; A waiver of appeal signed solely by counsel without a special mandate does not extinguish the proceedings but reveals a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible for failure of action conditions.

Parole chiave

Generato dall'IA
subsequent lack of interest inadmissible cassation appeal special mandate requirement waiver by counsel cessation of litigation

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, 28/11/2024, n. 30640
Cass. n. 17562/2020
(vedi anche Cass. n. 17562/2020;Cass.
Cass. n. 28524/2018
17562/2020;Cass. n. 28524/2018;
Cass. n. 27868/2018
Cass. n. 27868/2018; Cass.
Cass. n. 26840/2018
27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.S.U.
Cass. S.U. n. 3876/2010
Cass. n. 16305/2016
n.17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
Cass. n. 3288/2018
n.18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018

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Testo completo

ntroConsorzio Di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMarco Di Cencio unitamente all’avvocato Peppino Polidori-controricorrente-con l’intervento diAvv. Cirulli Massimo, rappresentato e difeso da sé stesso;- terzo intervenuto -avverso la sentenza della Comm. trib. reg. dell’Abbruzzo sez. dist. diPescara n. 39/2019 depositata il 28/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.Numero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/20261.

Nicola Cirulli ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza dellaCTR dell’Abbruzzo n. 39/7/2019 depositata in data 28 gennaio 2020 e nonnotificata, in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo gradoche aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’ingiunzionedi pagamento relativa a contributi consortili.2. Il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno haresistito con controricorso e successiva memoria.3. Il difensore di Nicola Cirulli, avv. Massimo Cirulli, premesso che ilricorrente era deceduto e che egli personalmente gli era subentrato qualeerede, ha dispiegato intervenuto volontario nella spiegata qualità ed hadepositato rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazionedelle spese di tutti i gradi del giudizio, successivamente producendoaccettazione da parte del consorzio controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva il Collegio che risulta formulata dal legale di parte ricorrente unarinunzia al ricorso.2. Occorre rilevare che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione,non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttaviache questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando deirequisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effettodell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto diinteresse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando lacontroparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere. (Cass.

Sez. 3,28/11/2024, n. 30640, Rv. 672922 - 01).2.1. Nel caso in esame non risultando depositata una rinunzia nel rispettodelle formalità di legge (considerato, peraltro, che risulta chiarita laesistenza di altri eredi subentrati al ricorrente originario) va, comunqueNumero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerato che la dichiarazione di rinunzia manifesta una carenza diinteresse al ricorso, donde la sua inammissibilità sopravvenuta per il venirmeno di una delle condizioni dell’azione. (vedi anche Cass. n. 17562/2020;Cass. n. 28524/2018;

Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.S.U. n. 3876/2010).3. Le spese possono essere compensate stante la volontà in tal sensomanifestata anche dalla parte controricorrente.4. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità discoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma nonper quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr.

Cass. n.17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n.18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n.14782/2018). P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.Il Presidente(Liberato Paolitto)