Cassation court dismisses Customs appeal against Sun Beach Srl but allows it against Di Santo due to lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Customs Administration's appeal partially admissible, dismissing the portion against Vito Mario Di Santo while allowing the rest against Sun Beach s.r.l. and Giovanni Giacomo Di Santo. The court found Di Santo lacked standing to resume the appeal as he was never a party to the original second-instance proceedings, whereas the other two entities were properly represented. Consequently, the appealed judgment was quashed and remitted to the lower court for a new examination limited to the valid parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 14 comma 2 l. 689/1981: The Court of Cassation declares lack of passive standing for a party who was never a litigant in the appealed second-instance judgment, while quashing the decision and remanding the case for re-examination against properly represented parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l'avvocato Michele Volpicella unitamente all’avvocato Antonio Pignataro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 4110/03/24 depositata il 06/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 4110/03/24 del 06/12/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieva, insede di rinvio a seguito di Cass. n. 27103 del 03/04/2019, l’appelloproposto da Sun Beach s.r.l., Giovanni Giacomo Di Santo e Vito Mario DiNumero registro generale 3440/2025Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 12081/2026Data pubblicazione 30/04/2026Santo avverso la sentenza n. 51/01/10 della Commissione tributariaprovinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso deicontribuenti nei confronti di un’ordinanza ingiunzione relativa all’annod’imposta 2006.1.1.
Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’ordinanzaingiunzione era stata comminata ai ricorrenti una sanzione per violazionedell’art. 19 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, per avere, senzal’autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)«realizzato le opere di seguito descritte nello stabilimento balneare(omonimo) gestito dalla società:
a) ampliamento delle dimensioni di trepontili, in difformità della licenza di concessione demaniale; b)innalzamento di parte di un muro rispetto a quanto previstodall’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
c) diversoposizionamento di docce esterne rispetto a quanto previsto in taleautorizzazione».1.2. La CGT2 accoglieva l’appello dei contribuenti evidenziando che lacontestazione della sanzione amministrativa era avvenuta in violazione deltermine previsto dall’art. 14, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689.2. ADM impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.3. Sun Beach s.r.l., Giovanni Giacomo Di Santo e Vito Mario Di Santoresistevano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Va pregiudizialmente evidenziato che il sig. Vito Mario Di Santo hariassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio in proprio e nella qualità diex amministratore di Sun Beach s.r.l. Orbene, come si evince da Cass.27103 del 2019, l’appello è stato proposto unicamente da Sun Beach s.r.l.e dal socio Giovanni Giacomo Di Santo; analogamente, il giudizio dicassazione si è svolto nei soli confronti di Sun Beach s.r.l. e del sig.Numero registro generale 3440/2025Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 12081/2026Data pubblicazione 30/04/2026Giovanni Giacomo Di Santo, sicché il sig.
Vito Mario Di Santo non eralegittimato a riassumere, né in proprio né quale ex amministratore di SunBeach s.r.l., un giudizio di appello nel quale non è mai stato parte.1.1. Il ricorso va, dunque, deciso nei soli confronti di Sun Beach s.r.l. edi Giovanni Giacomo Di Santo.2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art14, secondo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, per avere laCGT2 erroneamente fatto decorrere il termine decadenziale di novantagiorni dalla data del 01/03/2006, allorquando alla Circoscrizione Doganaledi Bari perveniva la nota n. 8590/26 di prot. del 20.2.2006 del Comandoprovinciale di Bari della Guardia di finanza che segnalava, a seguito delsopralluogo effettuato presso lo stabilimento balneare dei contribuenti, lasua commissione, piuttosto che dalla data di chiusura dell’attività diaccertamento che si identifica nella redazione e la trasmissione dellaperizia dell'ex UTF di Bari, datata 28/8/2006, alla Circoscrizione Doganalecompetente a redigere l’atto.2.1.
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioniamministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediatadella violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al qualecollocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, dellalegge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - noncoincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità daparte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nelmomento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i datiindispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata,ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormentegiustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito diindividuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazioneNumero registro generale 3440/2025Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 12081/2026Data pubblicazione 30/04/2026concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbepotuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere iltermine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cuivalutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamentemotivata» (Cass. n. 27702 del 29/10/2019; il principio è pacifico, sivedano anche Cass. n. 7681 del 02/04/2014;
Cass. n. 3043 del06/02/2009).2.3. Orbene, la CGT2 ha ritenuto che «l’accertamento dell’illecitoamministrativo è stato compiutamente effettuato in data 1.3.2006» e che,pertanto, il termine di novanta giorni per la contestazione delle sanzionidecorra dalla menzionata data. Con riferimento, poi, all’eccezione di ADMper la quale, a seguito della comunicazione dell’illecito, l’Amministrazionedoganale avrebbe dovuto acquisire gli elementi necessari per lacontestazione delle sanzioni, effettuando una consulenza tecnica tramitel’UTF, il giudice di appello ha osservato che la consulenza avrebbe potutoespletarsi nel termine di novanta giorni previsto dalla legge per lacontestazione all’autore dell’illecito.2.4.
In realtà, la motivazione della sentenza impugnata non èrispettosa del superiore principio di diritto in quanto confonde il temponecessario concesso dalla legge per la contestazione dell’illecito all’autore(novanta giorni ex art. 14, secondo comma, della l. n. 689 del 1981) conquello per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari a formulare dettacontestazione e che va individuato in base alle risultanze del casoconcreto.2.5. Nella fattispecie, l’Amministrazione doganale era chiamata acomminare una sanzione che poteva essere quantificata unicamente inragione dell’entità delle opere realizzate senza autorizzazione, entità chedoveva comunque essere accertata con un’attività che, tenuto conto delcaso concreto, si rivelava piuttosto complessa (si trattava, come giàprecisato, dell’ampliamento di alcuni pontili e della realizzazione di altriNumero registro generale 3440/2025Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 12081/2026Data pubblicazione 30/04/2026manufatti).
In quest’ottica, l’affermazione del giudice di appello per laquale l’accertamento dell’illecito sarebbe stato compiutamente effettuatoin data 01/03/2006, attiene alla compiuta conoscenza del comportamentoillecito dei ricorrenti da parte di ADM e non già alla conoscenza della realeentità dell’illecito medesimo.2.6. La CGT2, pertanto, avrebbe dovuto valutare la congruità deltempo necessario ad effettuare l’accertamento della reale entitàdell’illecito atteso che, solo una volta trascorso tale lasso temporale,decorre il termine decadenziale di novanta giorni per la contestazionedello stesso.
Ritenere, pertanto, che tale ultimo termine comprenda anchequello per la completa acquisizione degli elementi utili ad effettuare lacontestazione costituisce un errore di diritto, correttamente censuratodalla difesa erariale.2.7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e il giudice di rinviodovrà determinare l’effettiva decorrenza del termine decadenziale dinovanta giorni previsto dalla legge avuto conto del tempo necessarioall’Amministrazione doganale per il completo accertamento dell’illecito(termine che la ricorrente fa decorrere dal momento della formaleconsegna della relazione tecnica da parte dell’UTF e la cui congruità non èstata oggetto di valutazione da parte del giudice a quo).3.
In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva diVito Mario Di Santo; il ricorso va, invece, accolto nei confronti di SunBeach s.r.l. e di Giovanni Giacomo Di Santo e la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla CGT2, in diversa composizione, per nuovo esame eper le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di Vito Mario DiSanto; accoglie il ricorso nei confronti di Sun Beach s.r.l. e di GiovanniGiacomo Di Santo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diNumero registro generale 3440/2025Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 12081/2026Data pubblicazione 30/04/2026giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti