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Ordinanza Interlocutoria — n. 12011/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding optional tax refund regime for repatriated workers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12011/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and remitted the case to a public hearing for further examination. The taxpayer argued that a general tax refund right existed without needing a specific request to the employer, while the Treasury contended the benefit was optional and required strict adherence to prescribed procedures. The court decided to suspend the decision on the merits, noting that a prior interlocutory order had already assigned the interpretation of the tax regime to a public session, making a new public hearing necessary.

Regesto Legislator

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Art. 44, co. 1 e 3 quater, d.l. 78/2010; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The tax refund regime for repatriated workers is optional and requires specific manifestations of will; when a preliminary question regarding the interpretation of this regime is raised, the case must be remitted to a public hearing for resolution.

Parole chiave

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tax refund regime repatriated workers optional benefit procedural remittal public hearing requirement rimborso dei contributi agli stranieri indennità di dislocazione e di espatrio assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 44, co. 1 e 3 quater, d.l. 78/2010
147/2015) ma anche a quelle previsteper il rientro dei docenti e ricercatori in Italia (ex art. 44, comma 1,d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1 e 3 quater, del d.l.78/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Art. 375 c.p.c.
7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd.
art. 16 d.lgs. n. 147/2015
ContrariamenteNumero registro generale 11352/2023Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 12011/2026a quanto ritenuto dalla CGT-2 le modalità previste nella circolareData pubblicazione 30/04/202633/2020 non si riferiscono solo alle agevolazioni per i lavoratoriimpatriati (ex art. 16 d.lgs.
art. 375 c.p
7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd.
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Testo completo

nerale dello Stato;– ricorrente –controTORMEN FABIO;– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 4700/01/2022, depositata in data 28novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal Consigliere Giuliano Tartaglione.1. Il contribuente, cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 2013per aver lavorato in Cina e rientrato in Italia il 17 giugno 2016,presentava istanza di rimborso di Euro 32.604,00, in relazione aglianni 2016 e 2017, corrispondenti alle imposte versate per suo contodal datore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 deld.lgs. n. 147 del 2015.

Formatosi il silenzio rifiuto il contribuenteNumero registro generale 11352/2023Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 12011/2026ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Milano; l’UfficioData pubblicazione 30/04/2026riteneva insussistente il diritto al rimborso in mancanza di richiestascritta al datore di lavoro e di inserimento della richiesta nelladichiarazione dei redditi.I giudici di prossimità rigettavano il ricorso, ritenendol’agevolazione non più fruibile in quanto il ricorrente non avevaaderito al regime opzionale né aveva esposto in dichiarazione la baseimponibile decurtata.2.

Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riformavala decisione di primo grado; in particolare, affermava che nessunadecadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro, essendo il rimborso un rimediodi carattere generale.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 28 maggio2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado. Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 22-23 marzo2026, istanza di fissazione di udienza tematica, indicando 76 giudiziaventi ad oggetto questioni interpretative riguardanti l’applicazionedella norma agevolativa in esame.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 44, co. 1 e 3 quater, del d.l.78/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Sostiene,in particolare, che il regime agevolato dei lavoratori impatriati èopzionale, ovvero presuppone una manifestazione di volontà daesprimere secondo modalità predeterminate (richiesta al datore dilavoro o dichiarazione dei redditi); elasso il termine di 90 giorni peremendare la dichiarazione dei redditi, non è consentito presentarel’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate.

ContrariamenteNumero registro generale 11352/2023Numero sezionale 2964/2026Numero di raccolta generale 12011/2026a quanto ritenuto dalla CGT-2 le modalità previste nella circolareData pubblicazione 30/04/202633/2020 non si riferiscono solo alle agevolazioni per i lavoratoriimpatriati (ex art. 16 d.lgs. n. 147/2015) ma anche a quelle previsteper il rientro dei docenti e ricercatori in Italia (ex art. 44, comma 1,d.l. 78/2010); ambedue le normative, infatti, escludono la possibilitàdi chiedere il rimborso.2. La Corte, preliminarmente, osserva che con ordinanzainterlocutoria n. 7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd. impatriati.Anche alla luce dell’istanza di trattazione in un'unica udienzatematica, avanzata dal patrono erariale, si rende opportuno il rinviodella causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno