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Decreto — n. 11992/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring debt extinguished by state agreement, making payments non-refundable.

Numero d'incarto Decreto — n. 11992/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceedings extinguished following a state agreement under the 2022 waste vehicle scrappage law. The private party argued for debt recognition, while the state contended that the agreement extinguished all liabilities and rendered payments non-refundable. The court upheld this position, ruling that the procedural outcome was final and the debt was legally extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: When a state agreement extinguishes a debt under the scrappage scheme, payments made by the debtor remain definitively acquired and non-refundable, terminating all related litigation.

Parole chiave

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debt extinguishment state agreement scrappage law non-refundable payments procedural extinction civil procedure code administrative debt

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022
DI LECCE n.2567/22/2018 depositata il 20/08/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L.
Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

cato ALESSANDRO PETRUCCIOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. DI LECCE n.2567/22/2018 depositata il 20/08/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino