Civil procedure dismissed as extinguished due to automatic termination under Art. 5 L. 130/2022 after tax list inclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the inclusion of the case in the tax authority's list under Article 5 of Law No. 130/2022. Both parties failed to submit a request for hearing within the statutory period, confirming the regular definition of the controversy. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The inclusion of a case in the tax authority's list for the reduction of litigation times automatically extinguishes the civil procedure if no party requests a hearing within the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
cato Paolo SpecialecontroAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Ancona, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche n.558/03/2022depositata il 19/05/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma,24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino