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Ordinanza — n. 11909/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows tax refund claim by overturning lower court's error on de minimis aid calculation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11909/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Second Instance Tax Court's dismissal of a tax refund claim. The lower court incorrectly rejected the claim by relying on financial years 2000-2004, whereas the correct period for assessing de minimis aid thresholds was 2001-2003, as the relevant law entered into force on January 1, 2002. The court ruled that the three-year assessment window must start from the first aid receipt and apply the regulations valid at the time of aid grant, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014; Art. 9, comma 17 della l. n. 289 del 2002; The period for verifying compliance with de minimis aid thresholds begins from the receipt of the first aid and must utilize the regulations applicable at the time of grant, not the time of application.

Parole chiave

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de minimis aid thresholds tax refund eligibility three year assessment period ratione temporis application burden of proof taxpayer EU state aid regulations Cassazione appeal outcome

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della Legge n. 190 del 2014
380-bis.1 c.p.c., rinviando alla prospettazione difensivaillustrata in ricorso e rassegnando le conclusioni.Motivi della decisione1.
Art. 9, comma 17 della Legge n. 289 del 2002
3 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 9,comma 17, della l.
Regolamento UE n. 1407/2013
Regolamento UE n. 717/2014
Artt. 107 e 108 TFUE
717/2014, e degli artt. 107 e 108 TFUE.Numero registro generale 284/2025Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 11909/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1.
art. 370 c.p
L’Agenzia delle Entrate in data 18/2/2025 ha depositato attoal fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale ai sensidell’art. 370 c.p.c.5.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 27/11/2019, n. 30927
Cass., sez. 5, 23/4/2025, n. 10716
Cass. 08/01/2025, n. 289
Cass. 12/12/2023, n. 34686
Cass. 29268/2025
Cassation court allows tax refund claim for de minimis aid, correcting lower court's failure to verify specific triennial period for self-certification.

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Testo completo

mborso in quanto soggetto titolare dipartita IVA, esercente attività di lavoratore autonomo.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettaval’impugnazione proposta dal contribuente stante la carenza probatoriacirca la sussistenza dei requisiti di cui al regolamento de minimis. Inparticolare, i giudici d’appello rilevavano che il rimborso riguardava glianni 1990-1992 e che l’autocertificazione prodotta relativa agli annid’imposta 2000-2004 non fosse pertinente.4. Il contribuente ricorre per cassazione proponendo un unicomotivo.

L’Agenzia delle Entrate in data 18/2/2025 ha depositato attoal fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale ai sensidell’art. 370 c.p.c.5. Il contribuente in data 10/01/2026 ha depositato memoria, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., rinviando alla prospettazione difensivaillustrata in ricorso e rassegnando le conclusioni.Motivi della decisione1. Il contribuente, con l’unico motivo, proposto in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 9,comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n.190 del 2014, in combinato disposto con i Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 717/2014, e degli artt. 107 e 108 TFUE.Numero registro generale 284/2025Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 11909/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1.

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha errato in ordine alperiodo dei tre anni da tenere in considerazione per verificare se ilcontribuente, intenzionato a fruire del beneficio, non avesse superato,con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamentide minimis: il periodo in questione decorre dal momentodell’ottenimento del primo aiuto e, pertanto, deve considerarsi iltriennio 2001-2003, atteso che la l. 289/2002 è entrata in vigorel’1/1/2002.2. Il motivo è fondato.2.1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 665, della Legge n. 190/2014, «Isoggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessatole province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensidell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento dellaprotezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previstodall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli chesvolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazioneè sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio conl’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quantoindebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanzadi rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di dueanni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorreredalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, diconversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248...».2.2 Con riferimento alla definizione della posizione fiscale previstadall'art. 9, comma 17, della Legge n. 289 del 2002, questa Corte haNumero registro generale 284/2025Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 11909/2026Data pubblicazione 30/04/2026ripetutamente affermato che la definizione può avvenire in duesimmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato,mediante il versamento solo del 10% del dovuto; in favore di chi hagià pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato amedesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui variconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente,tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (cfr. Cass., sez.5, 1/10/2007, n. 20641; Cass., sez.6-5, 12/06/2012, n. 9577; Cass.,sez. 6-5, 22/2/2018, n. 4291).2.3. Tanto premesso, nel caso di specie, secondo quanto dedottodal ricorrente (commercialista), è pacifico che, oltre ai redditi da lavorodipendente, il contribuente è stato titolare di redditi da lavoroautonomo e che, come risulta da quanto riportato nel presente ricorso,l’istanza di rimborso ed il conseguente silenzio rifiuto riguardavano IVAe IRPEF per gli anni 1990-1992.Esclusa in ogni caso l’Iva, poiché sotto tale profilo la riduzione deltributo si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unione Europea (comeaffermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-82/14 del 15/7/20115, richiamata dalla giurisprudenza di legittimitànelle pronunce n.17563/2018, n. 30927/2019 e n. 22068/2024),quanto all’Irpef, se in linea generale anche il lavoratore autonomo, inquanto categoria che rientra nel concetto di impresa intesa in sensoeurocomunitario quale entità che esercita attività economicaconsistente nell’offrire beni e servizi, non può beneficiare del regimedi cui all’art. 9 comma 17 della L. 289/2002, è possibile che determinativantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano diper sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuticompatibili con il mercato interno, per esempio allorquando il beneficioindividuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile.Numero registro generale 284/2025Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 11909/2026Data pubblicazione 30/04/2026Spetta al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie,ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della suaconcessione, soddisfi le condizioni previste dai regolamenti UE cheprevedono gli aiuti cd. de minimis (Cass., sez. 5, 27/11/2019, n.30927, Cass., sez. 5, 23/4/2025, n. 10716).La sussistenza delle condizioni per usufruire del beneficio vavalutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigenteall'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momentoin cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionaleapplicabile, indipendentemente dalla data di erogazione (si veda Cass.08/01/2025, n. 289 dalla quale si evince che alla fattispecie in esameva applicato ratione temporis il reg.

CE n. 69 del 2001, vigenteall’epoca del riconoscimento del beneficio, restando irrilevante ilmomento della effettiva fruizione).Il periodo dei tre anni, rispetto al quale verificare che il contribuentenon abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, lasoglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momentodell'ottenimento del primo aiuto; pertanto, va preso in considerazioneil triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore della legge n.289 del 2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea conquanto chiarito nei regolamenti per cui gli aiuti c.d. de minimis sonoconsiderati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, anorma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di riceverli,indipendentemente dalla data di erogazione.Occorre altresì precisare che il periodo dei tre anni da valutare aifini del regolamento deve essere considerato su base mobile, nel sensoche, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis si deve tenerconto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’eserciziofinanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (Cass.12/12/2023, n. 34686, Cass. 29268/2025).Numero registro generale 284/2025Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 11909/2026Data pubblicazione 30/04/2026L’onere della prova, come sopra delineato, grava sul contribuenteche invoca il beneficio.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non si è attenutaa questi principi laddove ha affermato che per il rimborso richiesto conriferimento alle annualità 1990-1992 fosse inconferente il richiamo almancato superamento della soglia de minimis negli esercizi finanziaridal 2000 al 2004, che invece sono comprensivi del triennio da prenderein considerazione (2001-2003) alla luce di quanto poc’anzi esposto.3.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini sopra enunciati concassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, indiversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame inconformità ai superiori principi di diritto, provvedendo anche sullespese del giudizio di legittimità.La Corte di cassazione, P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo Di Marzio