Decreto — n. 11896/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 25273/2019Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 11896/2026Data pubblicazione 30/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 25273/2019 proposto da:JUMBO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Salvatore Taverna e dall’avv. Anna Stefanini;-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, n. 793/5/2018depositata il 10 settembre 2018.Visto l’atto depositato il 16 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente ericorrente in via incidentale aderito alla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11896/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25273/2019 proposto da:JUMBO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Salvatore Taverna e dall’avv. Anna Stefanini;-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, n. 793/5/2018depositata il 10 settembre 2018.Visto l’atto depositato il 16 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente ericorrente in via incidentale aderito alla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 25273/2019Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 11896/2026Data pubblicazione 30/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 25273/2019 proposto da:JUMBO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Salvatore Taverna e dall’avv. Anna Stefanini;-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, n. 793/5/2018depositata il 10 settembre 2018.Visto l’atto depositato il 16 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente ericorrente in via incidentale aderito alla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 29/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO