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Decreto — n. 11883/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11883/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11883/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 16464/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 11883/2026Data pubblicazione 30/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16464/2022 proposto da:ONE STEP UP INVESTMENTS SRL in liquidazione, in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Massimo Antonini edall’avv. Irene Pellecchia;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2348/11/2022 depositata il 6 giugno 2022.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11883/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16464/2022 proposto da:ONE STEP UP INVESTMENTS SRL in liquidazione, in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Massimo Antonini edall’avv. Irene Pellecchia;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2348/11/2022 depositata il 6 giugno 2022.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione rinuncia alla sostanza contenzioso tributario ritiro dell'azione giudiziaria conseguenze del ritiro sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 16464/2022Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 11883/2026Data pubblicazione 30/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16464/2022 proposto da:ONE STEP UP INVESTMENTS SRL in liquidazione, in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Massimo Antonini edall’avv. Irene Pellecchia;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2348/11/2022 depositata il 6 giugno 2022.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 29/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO