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Ordinanza — n. 11815/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after taxpayer accepted simplified settlement under tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11815/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer lost interest by accepting a simplified tax settlement. Although the taxpayer initially challenged the tax assessment regarding foreign capital and the 'fiscal shield' status, she later adhered to a reduced payment plan. The Court ruled that this subsequent acceptance extinguished the legal interest necessary to pursue the cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022; Art. 390 c.p.c.: The acceptance of a simplified tax settlement extinguishes the legal interest required to maintain a subsequent cassation appeal.

Parole chiave

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simplified tax settlement loss of legal interest cassation inadmissibility foreign capital taxation fiscal shield status

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022
In data 22/1/2026 la contribuente ha depositato unadichiarazione di rinuncia al ricorso, a seguito dell’avvenuta adesione alladefinizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l.
Art. 390 c.p.c.
197/2022.Neppure può darsi luogo all’estinzione ex art. 390 c.p.c., in mancanza diprocura speciale all’uopo conferita al difensore avv.
Art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazionedell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r.
Art. 1, comma 236, della l. n. 197/2022
In data 22/1/2026 la contribuente ha depositato unadichiarazione di rinuncia al ricorso, a seguito dell’avvenuta adesione alladefinizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l.
art. 41-bis d.p.r. n. 600/1973
TK3018202303/2015 con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva allarettifica ex art. 41-bis d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditidella contribuente, recuperando a tassazione i redditi di capitale di fonteestera, quantificati in € 47.213,00.2.
art. 390 c.p
197/2022.Neppure può darsi luogo all’estinzione ex art. 390 c.p.c., in mancanza diprocura speciale all’uopo conferita al difensore avv.

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Testo completo

'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1037/2021, depositata il 18/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.Numero registro generale 24663/2021Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11815/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Laura Santoro propose opposizione avverso l’avviso di accertamenton. TK3018202303/2015 con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva allarettifica ex art. 41-bis d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditidella contribuente, recuperando a tassazione i redditi di capitale di fonteestera, quantificati in € 47.213,00.2.

La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, ingrado d’appello, dalla CTR del Lazio, che ritenne validamente sottoscrittoper delega l’avviso di accertamento e correttamente sottoposti atassazione separata gli interessi maturati sui capitali giacenti su alcuniconti correnti accessi nelle Bahamas.3. Laura Santoro ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.4. In data 5/12/2022 la ricorrente ha depositato la procura specialealle liti conferita all’avv. Scarano, in sostituzione del precedente difensoreavv.

Odoardi. In data 22/1/2026 la contribuente ha depositato unadichiarazione di rinuncia al ricorso, a seguito dell’avvenuta adesione alladefinizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022,corredata dalla nota con cui l’Agenzia delle Entrate ha determinato in €14.019,18 le somme dovute e dai bollettini per il pagamento delle relativerate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazionedell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, per avere la CTR ritenutovalido l’avviso di accertamento nonostante la mancata evidenza che lafunzionaria che lo aveva sottoscritto possedesse, all’epoca della relativaemissione, la qualifica per operare legittimamente in forza della delegaricevuta.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 13-bis d.l.n. 78/2009 e 14 d.l. n. 350/2001, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 167/1990,per avere la CTR obliterato che i capitali ripresi a tassazione erano statiNumero registro generale 24663/2021Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11815/2026Data pubblicazione 29/04/2026oggetto di cd. scudo fiscale, con conseguente preclusione di qualsivogliaaccertamento tributario.3. In relazione alla definizione agevolata di cui alla cd. rottamazionequater, in mancanza della produzione della cartella “rottamata” non v’èmodo di ricostruire la congruenza, con la stessa, dell’avviso diaccertamento in questa sede impugnato, di modo che non può darsi luogoalla estinzione prevista dall’art. 1, comma 236, della l. n. 197/2022.Neppure può darsi luogo all’estinzione ex art. 390 c.p.c., in mancanza diprocura speciale all’uopo conferita al difensore avv.

Scarano. La relativaistanza da parte della ricorrente ne testimonia, peraltro, la sopravvenutacarenza di interesse alla decisione del ricorso, cui consegue la declaratoriadi inammissibilità dello stesso, con compensazione delle spese processuali(in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità). Nonsussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’importo ex art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno