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Ordinanza — n. 11761/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished via accelerated settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11761/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for an accelerated settlement. The parties had submitted the necessary documentation and paid the first installment by the statutory deadline, while the tax authority remained silent. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for the accelerated settlement were met, terminating the litigation without a substantive decision on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 7 d.l. 119/2018: The accelerated settlement procedure extinguishes the pending litigation when the taxpayer submits the request and pays the first installment within the prescribed terms, provided the tax authority does not object or request a trial within the statutory deadlines.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure tax dispute extinction Art. 6 d.l. 119/2018 tax authority silence litigation termination first installment payment Cassation procedure industria dell'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
5 t.u.i.r., ai soci in proporzione allequote di partecipazione, disconoscendo alla società il diritto di fruiredell’agevolazione fiscale, prevista dall’art. 6 commi 13-19 legge n.
Art. 7 d.l. 119/2018
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. n. 19560/2015
Cass. n. 25485/2018
Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 6400/2021
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Testo completo

S.,PELICON EDI, CEVDEK MITJA, CEVDEK ROMANO, PELICON ERIKAelettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avv. Laura Tricerri,rappresentati e difesi dall’avv. Corrado Diso per procura speciale in calce alcontroricorso;-controricorrenti-Numero registro generale 6204/2017Numero sezionale 3409/2026Numero di raccolta generale 11761/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 244 del 2016, depositata il 5 settembre 2016, nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere Daniela Marconi.1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della GraficaGoriziana di Pelicon Edi e Cevdek Mitja C. s.a.s. nonché dei soci PeliconEdi, Pelicon Erika, Cevdek Mitja e Cevedek Romano, degli avvisi diaccertamento relativi all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazionefinanziaria aveva rideterminato il reddito di impresa della società in euro451.925, imputato, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., ai soci in proporzione allequote di partecipazione, disconoscendo alla società il diritto di fruiredell’agevolazione fiscale, prevista dall’art. 6 commi 13-19 legge n. 388 del2000 allo scopo di incentivare gli investimenti a tutela dell’ambiente,applicato all’intero prezzo di acquisto di un nuovo macchinario di stampa apiù ridotto impatto ambientale in sostituzione del vecchio impianto piùinquinante.

L’Agenzia delle Entrate aveva, in particolare, contestatol’esistenza dei presupposti del beneficio per l’impossibilità di evincere dallarelazione tecnica presentata dalla società il c.d. sovraccosto ambientale,cioè la differenza di costo sostenuta dall’impresa per l’acquisto dell’impiantoa ridotto impatto inquinante rispetto al costo di un impianto privo dellecaratteristiche di tutela ambientale, in violazione dell’art. 6 comma 5 leggen. 388 del 2000 che impone la determinazione dell’investimento ambientalesoggetto ad agevolazione con un “ approccio incrementale”.2.

La CTP di Gorizia aveva parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente rideterminando il c.d. sovraccosto ambientale soggetto adetassazione, sulla base del costo, documentato dalla società, di unmacchinario analogo ma privo delle caratteristiche necessarie a consentireil raggiungimento dello stesso grado di tutela ambientale.Numero registro generale 6204/2017Numero sezionale 3409/2026Numero di raccolta generale 11761/2026Data pubblicazione 29/04/20263. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, adita dalla società contribuente conappello principale e dall’Agenzia delle Entrate con appello incidentale, avevaaccolto il primo e rigettato il secondo, annullando di conseguenza tutti gliavvisi di accertamento impugnati.4.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate che ha dedotto, in particolare,con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 commi 13,15e 19 legge n. 388 del 2000 e degli articoli 2727 e 2697 c.c. per aver la CTRconfuso "l'approccio incrementale" e cioè il c.d. sovraccosto ambientale, dicui al comma 15 dell'art. 6 L. 388 del 2000, con il limite massimo per ilquale poteva riconoscersi l'agevolazione, previsto dal comma 19 dellastessa norma ispirato al cd. "approccio globale".

Con il secondo motivo,dedotto in via subordinata, ha lamentato l’omesso esame di un fattodecisivo che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, per aver la CTRomesso di verificare la sussistenza in fatto del “sovraccosto ambientale”dell'investimento realizzato con l’acquisto del macchinario e, con il terzomotivo, in via ulteriormente subordinata, ha dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art.10 della legge n.212 del 2000 per aver la CTRerroneamente ritenuto possibile l’annullamento dell’avviso di accertamentoin relazione alle imposte, per le condizioni di obiettiva incertezza delcontribuente sul comportamento da adottare nell’interpretazione dellanozione di approccio incrementale.5.

La società e i soci contribuenti si sono difesi depositando il controricorsoe l’adunanza camerale per la decisione del ricorso è stata fissata al giorno22 aprile 2026.6. Successivamente, con atto depositato in data 8 aprile 2026, icontroricorrenti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perintervenuta definizione agevolata della lite, ai sensi degli articoli 6 e 7 deld.l. 119 del 2018 convertito nella legge n. 136 del 2018.Numero registro generale 6204/2017Numero sezionale 3409/2026Numero di raccolta generale 11761/2026Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione delgiudizio avanzata dalla società e dai soci contribuenti, ai sensi dell’ art. 6del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2018 n. 36.1.1. La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020.

La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.2. Nel caso di specie, la società contribuente e ciascuno dei soci hannodocumentato l’avvenuta presentazione, in data 22 maggio 2019, delledomande di definizione agevolata e l’avvenuto pagamento, il 15 maggio2019, della prima ed unica rata dell’importo dovuto mentre non risultanointervenuti né il diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrantené la presentazione di istanza di trattazione del processo.1.3.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, con spese a carico delleparti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessanorma.1.4. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigettoinammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione diestinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass.sez. n. 19560 del 2015;

Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020;Cass. n. 6400 del 2021).Numero registro generale 6204/2017Numero sezionale 3409/2026Numero di raccolta generale 11761/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI