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Ordinanza — n. 11729/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal rejecting claim that tax office failed to explain property reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11729/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax office notice reclassifying a property from category A2 to C1 and increasing the number of rooms. The taxpayer argued the tax office violated procedural rules by failing to explicitly justify the technical differences in valuation. The court held that the notice was sufficiently motivated because it objectively indicated the data used and the assigned class, which is adequate when the dispute stems from a technical valuation difference rather than a factual error.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The obligation to motivate a tax assessment notice is satisfied by indicating objective data and the assigned class; deeper justification is required only when there is a divergent evaluation of factual elements.

Parole chiave

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tax assessment notice property reclassification duty to motivate technical valuation Cassazione Roma fiscal appeal catastale class riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
4., c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente ildifetto di motivazione dell’avviso impugnato per non aver esplicitato leragioni del diverso classamento operato dall’Ufficio.1.1.
Art. 360, first paragraph, number 4, c.p.c.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.
art. 112 c.p
4., c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13521/2025
tra le tante,anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, che richiama Cass.
Cass. n. 29754/2024
Cass. n. 23237/2014
n.29754/2024; in precedenza Cass. n. 23237/2014;
Cass. n. 12497/2016
Cass. n. 31809/2018
Cass. n. 25006/2019
31809/2018; Cass. n. 25006/2019; Cass.
Cass. n. 17016/2020
Cass. n. 2247/2021
n.17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass nn.
Cass. nn. 3104, 3106 e 3107 del 2021
Cass. n. 7210/2021
3104, 3106 e 3107 del2021; Cass. n. 7210/2021; Cass.
Cass. n. 41179/2021
7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass.
Cass. n. 11281/2022
41179/2021; Cass. n. 11281/2022;Cass.
Cass. nn. 31032 e 31073 del 2023
11281/2022;Cass. nn. 31032 e 31073 del 2023; Cass.
Cass. n. 9127/2024
31032 e 31073 del 2023; Cass. n. 9127/2024; nello stessosenso, Cass.
Cass. n. 23079/2025
9127/2024; nello stessosenso, Cass. n. 23079/2025).3.3.
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Testo completo

forza di procura speciale e nomina poste in calce alricorso, dall’avv. Fabio Falcone (codice fiscale: FLC FBA 75P22 E456- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (codice fiscale: 80224030587).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 4010/5/2019 della Commissionetributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno -depositata in data 10 maggio 2019, non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere Ugo Candia all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebrata da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate - a seguito di dichiarazione docfa per lavori che avevanocomportato la separazione di mezzo vano dal precedente ambiente,originandone uno nuovo (sub. 4), con nuovo accatastamento incategoria C1 (rispetto alla precedente A2) e con proposta di n. 7 vani,aveva rettificato la consistenza del numero di vani, ripristinando quellaoriginaria di 7,5, incrementando la classe (da 1) a 7.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaCampania – Sezione distaccata di Salerno – rigettava l’appello propostodalla contribuente, ritenendo che l’avviso fosse stato correttamenteemesso in base a metodologie di stima comparativa in relazione ad unimmobile sito nel Comune di Positano, in zona censuaria con classeordinaria media pari alla settima e caratteriste tipologiche, urbanistichee costruttive (tre piani sottostrada, con ampi vani distribuiti tra il primoed il secondo piano, con balconi e terrazzo), idonee a giustificare lasuddetta riclassificazione in relazione alla quale «[…] il riaccatastamentodel mezzo vano, oggetto della proposta di parte, è stato nonimplausibilmente ritenuto non giustificato e non idoneo ad incidere sullaclasse e sulla rendita» (così nella pronuncia impugnata).3.

Con atto notificato in data 11/17 dicembre 2019 Lucia Guidaproponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sullabase di quattro motivi.Numero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/20264. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato indata 27 gennaio 2020.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura la contribuente ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente ildifetto di motivazione dell’avviso impugnato per non aver esplicitato leragioni del diverso classamento operato dall’Ufficio.1.1.

La censura va respinta.Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto, il che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capidella domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioniproposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti.Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi, trale tante, Cass., Sez.

T., nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235del 2025; Cass. n. 4656/2024; Cass. n. 2942/2024).1.2. Nella specie, la Commissione regionale, nel dar atto che «ilprovvedimento impugnato risulta idoneamente assunto sulla base dimetodologie di stima di tipo comparativo, trattandosi, giusta leemergenze processuali, di abitazione ubicata nel Comune di Positano, inzona censuaria con classe ordinaria media pari alla settima e concaratteristiche tipologiche urbanistiche costruttive (tre piani sottostradacon ampi vani distribuiti tra il primo e il secondo piano con balconi eterrazzo) prima facie sufficiente (in difetto di contraria allegazione) aNumero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026legittimare la formalizzata riclassificazione (al qual fine ilriaccatastamento del mezzo vano, oggetto della proposta di parte, èstato non implausibilmente ritenuto non giustificato e non idoneo adincidere sulla determinazione di classe rendita» ha non solo ritenutocorretto l’accertamento compiuto dall’ufficio, ma anche, implicitamentequanto chiaramente, ritenuto sufficientemente motivato l’avviso.La ritenuta legittimità del provvedimento impugnato ha postulato,infatti, sul piano logico e giuridico, non solo la reputata sua correttezzanel merito, ma anche la considerazione (implicita) di un suo adeguatocorredo motivazionale.Ciò, tenendo conto che la valutazione del Giudice regionale è statacompiuta dopo aver premesso, sul piano fattuale, che la contestatarettifica era stata originata, come dedotto dalla contribuente, «[…] dallaofficiosa rimodulazione e rivalutazione delle operazioni di separazione dimezzo vano dalla riletta unità immobiliare (con correlativa proposta diaccatastamento del vano isolato nella categoria C/1 in luogo dellaoriginaria ed unitaria categoria A/2), che la locale e competente Agenziadel territorio non aveva condiviso (con conseguente rideterminazionedella consistenza numerica e dei vani, per giunta seguita da incrementodella classe da 4 a 7)» per poi ricordare che con il motivo di appello erastata contestata la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 «[…]avuto concorrente riguardo alla denunziata carenza di idoneo supportogiustificativo e motivazionale del contestato atto impositivo […]» (cosìnella pronuncia impugnata), il che consente di ritenere che, con ilmenzionato apparato argomentativo, il Giudice regionale, abbiaconsiderato infondato il motivo di gravame, anche con riferimento aldedotto deficit motivazionale dell’avviso.Sul resto delle censure, volte a rappresentare che l’Ufficio avevadisatteso i dati esposti nella dichiarazione docfa si ritornerà in seguitoNumero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026(v.

§ 3.2 e 3.3.), anche ad integrazione della motivazione espressa nellasentenza in rassegna.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perla sua motivazione apparente, contestando, in particolare, la mancatarappresentazione e precisazione del come fosse stato eseguito il metodocomparativo, non essendo stati indicati i dati e gli elementi assunti acomparazione.2.1. Anche con il quarto motivo di impugnazione è stata eccepita lanullità della sentenza per la sua motivazione apparente, ponendo inevidenza che nei motivi di ricorso e di appello era stato dedotto che invarie particelle (nn. 663, 586, 677, 668, 807,591) contigue oequiparabili a quella (particella n. 662) in cui è ubicato il bene oggettodi accertamento gli immobili erano classificati in classe 4, comeproposta in docfa, lamentando che «[…] dal contenuto motivazionaledella sentenza impugnata non è dato sapere se e come leargomentazioni difensive della ricorrente siano state valutate econsiderate» (v. pagina n. 26 del ricorso).2.2.

Anche dette censure non possono essere accolte.Si ripetono principi costantemente affermati da questa Corte (apartire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014), nel ricordare che deveritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cuiconsiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili leragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass.,Sez.

U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U.,n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017;Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass.,Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n.23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; e da ultimoCass. n. 21174/2024).Così come è stato costantemente affermato che il giudice del meritonon deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentaresulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive,essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondocomma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di dirittoposti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione(cfr.

Cass. n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass. n.12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass.n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché,da ultimo, Cass. n. 25729/2025).2.3. Ora, la pronuncia in esame ha esposto che, in base alleemergenze processuali, la classe ordinaria media della zona censuariaconsiderata era pari alla settima, tenuto conto delle sopra descrittecaratteristiche costruttive, edilizie e tipologiche dell’unità immobiliare.Detta motivazione si pone entro la soglia costituzionalmente esigibile,laddove le ragioni espresse con i motivi in esame (soprattutto con ilquarto, in cui la difesa della contribuente si è diffusa nellarappresentazione della diversa classe riconosciuta ad immobili similari)celano il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattualeNumero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026compiuto del Giudice regionale, in termini inammissibili nella presentesede con il canone censorio prescelto.3.

Con la terza ragione di contestazione la ricorrente ha denunciato,con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, ponendo inevidenza il profilo di nullità dell’avviso impugnato in quanto lo stesso silimitava a richiamare alcune fonti normative, a riportare una legendautile a comprendere gli intestatari degli immobili, i dati identificativicatastali, i dati del classamento originario e quelli proposti con docfa equelli conclusivamente accertati, senza però rappresentare e precisarecome fosse stato applicato il metodo comparativo, non essendo statiindicati i dati e gli elementi assunti a comparazioni, i criteri comparativi,per cui non era dato comprendere come si giunti alla classificazionedefinitivamente accertata.L’istante ha poi contestato la motivazione dell’avviso anche per nonaver riportato le ragioni dell’incremento a 7,5 vani catastali rispetto aquelli dichiarati (in numero di 7).3.1.

La censura va disattesa, subito respingendo l’eccezione di novitàdella domanda sollevata dall’Agenzia, giacchè dall’esame del ricorsointroduttivo (v. pagina n.

2) e dell’appello (v. pagine nn. 12/13) larelativa domanda risulta proposta.3.2. Nell’elaborazione di questa Corte ricorre il principio secondo cuiin tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficioe l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivida una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico deibeni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, oveNumero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/2026vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente edi delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso” (cfr. tra le tante,anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, che richiama Cass. n.29754/2024; in precedenza Cass. n. 23237/2014;

Cass. n.12497/2016; Cass., n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019; Cass. n.17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass nn. 3104, 3106 e 3107 del2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass. n. 11281/2022;Cass. nn. 31032 e 31073 del 2023; Cass. n. 9127/2024; nello stessosenso, Cass. n. 23079/2025).3.3. Ciò posto, nella fattispecie, il ripristino della originariaconsistenza dei vani catastali (7,5) rispetto a quella proposta (7 vani) el’attribuzione della classe 7 (in luogo della 1) non sono stati elaboratidall’Ufficio disattendendo i dati fattuali forniti, avendo piuttostol’Agenzia valutato diversamente, sul versante tecnico, gli elementidichiarati dalla contribuente, fornendo una diversa imputazione (incategoria A2 in luogo di quella proposta C1) del ½ vano già consideratonella dichiarazione presentata dalla ricorrente, solo riconducendolo aduna diversa categoria sulla base – per l’appunto - di una differentevalutazione tecnica del dato fornito.Allo stesso modo, ha espresso una valutazione di natura tecnico-catastale l’attribuzione della classe 7, sulla base delle caratteristichetipologiche-costruttive delle bene, in base al criterio dell’ordinarietàcatastale della zona in cui l’immobile è risultato ubicato.In tali termini ed alla luce degli illustrati principi, non ricorre il vizio dimotivazione dell’avviso impugnato.4.

Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va rigettato.5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 1750/2020Numero sezionale 1704/2026Numero di raccolta generale 11729/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta atitolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenziadelle Entrate nella somma di 4.500,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026,celebrata da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo Maria Stalla