Cassation court allows appeal by tax agency for producing new evidence expanding the case scope in VAT dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the lower court's dismissal, ruling that the agency's new document was admissible under Article 58 of the VAT Code. The agency argued the document merely summarized existing facts, while the lower court incorrectly assumed it expanded the case scope without verification. The Court held that the appellate judge failed to verify whether the new document contained facts exceeding the original tax assessment, thus violating procedural rules on case scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, Art. 58 d.lgs. 546/1992: The production of new documents in the second degree is permitted but cannot expand the subject matter of the dispute; the court of appeal must verify if the new evidence exceeds the original claim before dismissing the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1499/02/2024, depositata il 16.12.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHE- La CGT-1 di Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla Chen Xiang s.r.l.,esercente l’attività di commercio all’ingrosso di articoli in pelle, avversol’avviso di accertamento con il quale era stata recuperata l’IVA per l’annod’imposta 2016, in relazione ad operazioni intracomunitarie per le quali laNumero registro generale 13230/2025Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 11723/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente non aveva esibito documentazione attestante l’effettivotrasporto della merce fuori dal territorio dello Stato;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Toscana rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quanto quirileva, che:- l’Agenzia appellante aveva prodotto per la prima volta in appello undocumento (elenco cessioni Chen Xiang s.r.l.) di 21 pagine, contenentel’elenco di 459 fatture relative a cessione di merci con l’indicazione, perciascuna, delle asserite irregolarità che non risultavano riportate né nelPVC (in allegato al quale vi era semplicemente un elenco di fatture) nénell’avviso di accertamento impugnato né negli atti prodotti dall’Ufficio nelgiudizio di primo grado;- l’art. 58 del d.lgs. 546/1992, nel testo ratione temporis vigente,autorizza la produzione nel grado di appello di nuovi documenti, ma talefacoltà non può essere esercitata se le nuove produzioni documentalideterminano un ampliamento del thema decidendum, in violazionedell’art. 57 del d.lgs. cit. (cfr.
Cass. n. 9224/2007 e Cass. n. 6503/2019);- ciò era avvenuto con la produzione in secondo grado di detto elenco, percui l’appello era inammissibile, anche in considerazione delle decisioniassunte in analoghi giudizi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 dalla CTPdi Firenze con sentenza 586/1/2018, dalla CTR della Toscana con sentenzan. 247/272022 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30889/2023,tutte in senso favorevole alla contribuente;- l’Agenzia impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso, poi illustrato con memoria.CONSIDERATO CHE- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.53, comma 1, 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CGT-2esaminato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarandoloNumero registro generale 13230/2025Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 11723/2026Data pubblicazione 29/04/2026inammissibile sul presupposto che era stato prodotto un documentonuovo, denominato “elenco cessioni Chen Xiang srl”, con il quale l’Ufficioavrebbe ampliato il thema decidendum, senza considerare che non sitrattava di un documento nuovo, ma di un mero file riepilogativo allegatoall’atto di appello e denominato “elenco fatture anno 2016 con controllieffettuati”, contenente una valutazione analitica delle 459 fatture oggettodella controversia e, per ogni singola fattura, dei documenti prodotti dallastessa contribuente a giustificazione del proprio operato, al fine dicontestare in modo specifico, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, l’erroneità della sentenza di primo grado e consentire algiudice di appello di distinguere tra le cessioni in cui il trasporto era statocurato dal un vettore da quelle il cui trasporto era effettivamenteavvenuto a cura cessionario ovvero le cessioni cd. franco fabbrica o francomagazzino (come da indicazioni riportate sulla fattura accompagnatoria, inassenza di contratti commerciali che dimostrassero una diversa realtà),verificare quali fatture avevano effettivamente il pagamento tracciato,verificare quali fatture erano effettivamente accompagnate dalle“dichiarazioni di avvenuta esportazione” del rispettivo cessionario (campo“presenza dichiarazione cliente”), verificare la “qualità” ed “attendibilità”della documentazione giustificativa fornita, tenuto conto anche di quantostatuito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 30889 del 2023,citata dalla sentenza impugnata;- il motivo è fondato;- nel processo tributario l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versioneratione temporis applicabile, fa salva la facoltà delle parti di produrrenuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345c.p.c., anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, inquest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del23/06/2021);- tale facoltà non può ovviamente essere esercitata in contrasto con l'art.57 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, escludendo l'introduzione diNumero registro generale 13230/2025Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 11723/2026Data pubblicazione 29/04/2026eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materiadel contendere neppure attraverso la produzione di meri documenti; laproduzione è ammissibile se effettuata a supporto di pretese econsiderazioni già svolte, ma non anche qualora determini la necessità diulteriori contestazioni e deduzioni (Cass. n. 6503 del 2019);- la questione controversa riguarda, quindi, non la tipologia dei documentiprodotti, ma il loro contenuto, dovendo il giudice di merito accertare se ifatti rappresentati in tali documenti travalicano o meno la pretesa, cosìcome delimitata dall’avviso di accertamento;- nel caso in esame si trattava di un allegato all’atto di appello, in cuil’Agenzia delle entrate avrebbe compendiato e riassunto sia le risultanzeemerse nel corso della verifica fiscale e trasfuse nel PVC sia le provedocumentali prodotte dalla contribuente nel corso dell’istruttoriaprocedimentale, incrociando tutti i dati con le fatture contestate edevidenziando i casi in cui alla singola fattura non corrispondeva alcunaevidenza idonea ad attestare l’effettiva uscita delle merce ivi indicata dalterritorio dello Stato- il giudice di appello si è sottratto a tale verifica concludendo sic etsimpliciter nel senso dell’avvenuto ampliamente del thema decidendum,senza appurare se il documento denominato “elenco fatture anno 2016con controlli effettuati” conteneva elementi nuovi che eccedevanol’originaria pretesa oppure si trattava di una mera rielaborazione dellefatture contestate con l’atto impositivo e di documenti che eranocomunque indicati nel PVC o prodotti dalla parte contribuente;- nel secondo caso, invero, la sua produzione in appello, ai sensi dell'art.58 d.lgs. 546/92, sarebbe stata ammissibile e la CGT-2 aveva l'obbligo diesaminarne il contenuto e di utilizzare il documento, ove rilevante, ai finidella decisione;- il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio diNumero registro generale 13230/2025Numero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 11723/2026Data pubblicazione 29/04/2026legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscanain diversa composizione.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli