Decreto — n. 11716/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato GIUSEPPE MARINI unitamenteall’avvocato ERNESTINA POLLAROLOControAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n.335/06/2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11716/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ato GIUSEPPE MARINI unitamenteall’avvocato ERNESTINA POLLAROLOControAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n.335/06/2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino