Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the taxpayer against the Revenue Agency, did not act to preserve the right to appeal the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
presentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Minisci-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazion.4948/2019 depositata il 06/09/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9944/2020Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 11714/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Rosanna Angarano