Cassation court dismisses tax appeal due to voluntary settlement and full payment of disputed amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a timely request for an expedited settlement. The taxpayer fully paid the first and only installment of the disputed tax amount, and the tax administration did not object to this resolution. Consequently, the court found no grounds to examine the substantive appeal arguments regarding the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer requests and fulfills the conditions for an expedited tax settlement, the court must declare the litigation extinguished without examining the merits of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
liatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, chela rappresenta e difende;– ricorrente –controCOMAST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sassi, con domicilio digitale elettoall’indirizzo PEC dallo stesso indicato, nonché presso l’avv. Daniela Piccioni– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.5877/2016, depositata il 14 novembre 2016.udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 5 marzo 2026dal Consigliere Francesco Balato;Numero registro generale 16896/2017Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 11679/2026Data pubblicazione 29/04/2026L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,avverso la sentenza in epigrafe, relativa all’atto di contestazione ed irrogazionedi sanzioni n. T95C0DG00992, notificato nei confronti di COMAST S.r.l., relativoal periodo d’imposta 2006, che aveva accolto l’appello proposto dallacontribuente avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.COMAST S.r.l. resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio, in prossimità della quale la resistente ha depositatomemoria, con allegata documentazione attestante l’intervenuta definizioneagevolata della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Non occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso, avendo la contribuentepresentato tempestiva istanza di definizione agevolata della controversiatributaria in oggetto ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, cui èseguito nei termini, come da documentazione allegata, il versamento della primaed unica rata per l’importo di euro 7.318,00.2. Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente acquisita agli attiemerge, infatti, che la procedura di definizione è stata regolarmente attivata econclusa.3.
Ciò premesso, in assenza di diniego da parte dell’Amministrazione finanziariae tenuto conto dell’integrale pagamento del dovuto, non emergono elementiostativi alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere.4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano ipresupposti processuali per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oNumero registro generale 16896/2017Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 11679/2026Data pubblicazione 29/04/2026improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420), essendo, peraltro, ricorrente, nel presente giudizio,l’Agenzia delle entrate, Amministrazione dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito.
P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia delcontendere.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.Il PresidenteLucio Napolitano