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Ordinanza — n. 11677/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to early settlement agreement extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11677/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a timely request for an expedited settlement agreement. The taxpayer fulfilled all payment obligations under the agreed installment plan, and the tax administration raised no objections to the procedure's compliance. Consequently, the court found no legal grounds to examine the cassation appeal or order further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer timely requests and fulfills an expedited tax settlement, the litigation extinguishes, precluding cassation review of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
expedited settlement agreement tax litigation extinction cessation of dispute matter installment payment plan cassation dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. 23 October 2018 n. 119
Art. 380-bis.1 c.p.c.
resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio, in prossimità della quale la resistente ha depositatomemoria, con allegata documentazione attestante l’intervenuta definizioneagevolata della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/01/2022, n. 1420

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Testo completo

liatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, chela rappresenta e difende;– ricorrente –controCOMAST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sassi, con domicilio digitale elettoall’indirizzo PEC dallo stesso indicato, nonché presso l’avv. Daniela Piccioni– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.5879/2016, depositata il 14 novembre 2016.udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 5 marzo 2026dal Consigliere Francesco Balato;Numero registro generale 16917/2017Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 11677/2026Data pubblicazione 29/04/2026L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi,avverso la sentenza in epigrafe, relativa ad avviso di accertamento n.T9503DG02828, notificato nei confronti di COMAST S.r.l., relativo ad IRES-IVAper l’anno d’imposta 2006, che aveva accolto l’appello proposto dallacontribuente avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.COMAST S.r.l. resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio, in prossimità della quale la resistente ha depositatomemoria, con allegata documentazione attestante l’intervenuta definizioneagevolata della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso, avendo la contribuentepresentato tempestiva istanza di definizione agevolata della controversiatributaria in oggetto ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, cui èseguito, come da documentazione allegata, non soltanto il versamento dellaprima rata per l’importo di euro 1.940,00, ma anche il pagamento integrale dellesuccessive rate secondo il programma di rateizzazione stabilito.2. Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente acquisita agli attiemerge, infatti, che la procedura di definizione è stata regolarmente attivata eche il piano di rateizzazione, temporalmente concluso alla data del 28 febbraio2024, risulta coerente con gli importi dovuti in base alla disciplina agevolativaapplicabile.3.

In assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in ordineall’inadempimento della procedura e tenuto conto della conclusione del pianorateale, non emergono elementi ostativi alla declaratoria di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere.4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.Numero registro generale 16917/2017Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 11677/2026Data pubblicazione 29/04/20265. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano ipresupposti processuali per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420), essendo, peraltro, ricorrente, nel presente giudizio,l’Agenzia delle entrate, Amministrazione dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia delcontendere.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.Il PresidenteLucio Napolitano