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Decreto — n. 11670/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11670/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11670/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 15544/2022Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 11670/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 15544/2022 proposto da:ALFONSO SELLITTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Ettore De Rosa;-ricorrente-controCOMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mele;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata diSalerno, n. 8683/9/2021 depositata il 15 dicembre 2021.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11670/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15544/2022 proposto da:ALFONSO SELLITTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Ettore De Rosa;-ricorrente-controCOMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mele;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata diSalerno, n. 8683/9/2021 depositata il 15 dicembre 2021.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie ritiro a seguito di transazione contenzioso tributario quietanza di saldo debito chiusura dell'azienda chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
8683/9/2021 depositata il 15 dicembre 2021.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 15544/2022Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 11670/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 15544/2022 proposto da:ALFONSO SELLITTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Ettore De Rosa;-ricorrente-controCOMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mele;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata diSalerno, n. 8683/9/2021 depositata il 15 dicembre 2021.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO