Decreto — n. 11665/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 13377/2022Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11665/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 13377/2022 proposto da:COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv.to Maurizio Fogagnolo;-ricorrente-controUNICALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eliana Rizzi e Giuseppe Vanz;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 966/3/2021depositata il 16 novembre 2021.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11665/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 13377/2022 proposto da:COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv.to Maurizio Fogagnolo;-ricorrente-controUNICALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eliana Rizzi e Giuseppe Vanz;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 966/3/2021depositata il 16 novembre 2021.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 13377/2022Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 11665/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 13377/2022 proposto da:COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv.to Maurizio Fogagnolo;-ricorrente-controUNICALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eliana Rizzi e Giuseppe Vanz;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 966/3/2021depositata il 16 novembre 2021.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO