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Decreto — n. 11661/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as parties settled the dispute and waived the recourse.

Numero d'incarto Decreto — n. 11661/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible extinct because the appellant, Coin Spa, formally renounced the recourse and declared the dispute settled with the respondent, the City of Naples. The court noted that the parties had conciliated the controversy prior to the filing of the appeal, rendering the legal proceedings unnecessary. Consequently, the judgment dismissed the appeal without a substantive ruling on the merits, leaving litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties settle the dispute and the appellant renounces the recourse, the cassation judgment is declared extinct without examining the merits.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of recourse extinction of proceedings cassation appeal litigation costs allocation cooperazione giudiziaria in materia civile contenzioso tributario risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 10525/2025Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 11661/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 10525/2025 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv.

Carla D’Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.6217/20/2024 depositata il 4 novembre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO