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Decreto — n. 11657/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11657/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11657/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 19739/2024Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11657/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19739/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controAGOMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Silvia Pansieri e dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11657/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Edoardo Andrea Savino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.546/8/2024 depositata il 19 febbraio 2024.Visti gli atti depositati il 3 e 16 marzo 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario risoluzione delle controversie lite in materia di tariffa assistenza amministrativa fiscale internazionale esperimento di conciliazione convenzione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 19739/2024Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11657/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19739/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controAGOMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Silvia Pansieri e dall’avv.

Edoardo Andrea Savino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.546/8/2024 depositata il 19 febbraio 2024.Visti gli atti depositati il 3 e 16 marzo 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO