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Ordinanza — n. 11628/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling fiscal notice notification date, not role inscription, interrupts prescription terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11628/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's decision regarding the statute of limitations on a registration tax. The taxpayer argued that the ten-year prescription period was interrupted by the administrative role inscription, but the court held that only a receipt-based act constitutes interruption. Consequently, the court ruled that the prescription period began running from the notification of the liquidation notice itself, not from the role inscription, thereby confirming the lower court's finding of expiration. The decision emphasizes that internal administrative acts like role registration do not interrupt the statute of limitations for tax debts.

Regesto Legislator

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Art. 2943 c.c.; Art. 2944 c.c.: The statute of limitations for tax claims is interrupted only by acts that constitute default and require receipt, meaning internal administrative acts such as role inscription do not interrupt the period.

Parole chiave

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statute of limitations tax prescription role inscription default act receipt requirement registration tax administrative act

Disposizioni normative citate

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Art. 78 DPR n. 131/1986
31283), si tratta di unaerronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di impostadi registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per lariscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 deld.P.R.
Art. 2943 c.c.
131, non può ritenersi interrotto dalla solaformazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che,ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.
Art. 2944 c.c.
Art. 2954 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 384, quarto comma cod. proc. civ.
Il motivo è infondato, per quanto, nonostante la correttezza deldispositivo in punto di diritto, la motivazione della sentenza debba essereparzialmente emendata nei termini specificati in appresso, ai sensidell’art. 384, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 78 d.P.R. n. 131/1986
31283), si tratta di unaerronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di impostadi registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per lariscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 deld.P.R.
art. 2943 cod. civ
131, non può ritenersi interrotto dalla solaformazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che,ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2009, n. 14301
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605
23261;Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 10 gennaio 2024, n. 1008
Cass., n. 30230/2025
Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615
Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314
2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez.

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Testo completo

’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -controCASTALDI LUIGI;- Intimato –- avverso la sentenza n. 192/5/2024 della Corte di Giustizia Tributaria diII grado della Lombardia, depositata il 17 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17aprile 2026, dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri;1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unicomotivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha accolto l’appelloNumero registro generale 17160/2024Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 11628/2026Data pubblicazione 28/04/2026del contribuente sull’assunto della maturata prescrizione della pretesaimpositiva - riferita ad imposta di registro derivante da una sentenzacivile resa dal Tribunale di Napoli - per inutile decorso del terminedecennale di cui all’art. 78 TUR.

La Corte regionale ha ritenuto maturato iltermine di prescrizione affermando che l’avviso di liquidazione delleimposte, notificato il 10.08.2009, era divenuto definitivo per mancataimpugnazione in data 9.10.2009 e che la cartella di pagamento era statatardivamente notificata, oltre il decennio, in data 14.10.2019.2. Il contribuente è rimasto intimato.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 17aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsaapplicazione art. 76 e 78 del DPR n. 131 del 1986 ed art. 1 legge742/1986, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenziadelle Entrate lamenta che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diII grado ha violato la disposizione di cui all’articolo 78 d.P.R. n. 131/1986,affermando che l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancataimpugnazione in data 9/10/2009 e che la cartella di pagamento è statatardivamente notificata oltre il decennio in data 14/10/2019.

Afferma laricorrente che non è stato considerato dai giudici d’appello il periodo disospensione feriale, la cui applicazione avrebbe consentito di ritenere iltermine decennale scaduto alla data del 14/11/2019, così da poterreputare tempestiva la notificazione della cartella di pagamento, eseguitail 14/10/2019.2. Il motivo è infondato, per quanto, nonostante la correttezza deldispositivo in punto di diritto, la motivazione della sentenza debba essereparzialmente emendata nei termini specificati in appresso, ai sensidell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.Numero registro generale 17160/2024Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 11628/2026Data pubblicazione 28/04/20262.1 La censura attinge la sentenza impugnata nell’individuazione del“dies a quo” per la notifica della cartella di pagamento nel momento in cuiè divenuto definitivo per mancata impugnazione l’avviso di liquidazionenotificato il 10 agosto 2009, senza computare la sospensione del terminedurante il periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre (2009), con laconseguenza che il termine prescrizionale, alla data di notifica dellacartella di pagamento il 14 ottobre 2019, secondo la Corte regionale eraormai decorso sin dal 9 ottobre 2019.2.2 Dunque, la tesi della ricorrente si fonda sul presupposto che iltermine decennale di prescrizione decorra dal momento in cui scade iltermine per impugnare l'avviso di liquidazione, aggiungendo così alla datadi notifica dell'avviso di liquidazione un prolungamento di ulteriorisessanta giorni, da computarsi tenendo conto del periodo di sospensioneferiale (nel caso di specie, della durata di 45 giorni, trattandosi di avvisonotificato nel 2009, prima della riduzione a 30 giorni, disposta dall’art. 16,primo comma, D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014).2.3 Secondo questa Corte (Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n.11605;

Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31283), si tratta di unaerronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di impostadi registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per lariscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla solaformazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che,ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione deidiritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitoree, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di untributo resta un atto interno dell'amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19giugno 2009, n. 14301;

Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261;Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. Trib., 10 gennaio2024, n. 1008). Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende aNumero registro generale 17160/2024Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 11628/2026Data pubblicazione 28/04/2026decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non allascadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l'art 2954cod. civ. stabilisce, infatti, che per effetto dell'interruzione inizia un nuovoperiodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivoprotratto nel tempo (come l'azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt.2945 e 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica della cartelladi pagamento (Cass., n. 30230/2025).2.4 Il giudice di appello ha computato il termine decennale condecorrenza dalla scadenza del termine per l’impugnazione dell’avviso diliquidazione; si deve tuttavia rilevare l’improprio ed erroneo richiamo delgiudice di appello alla cristallizzazione della pretesa impositiva con ildecorrere del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso,dovendosi, come innanzi rilevato, individuare “il dies a quo” nella data dinotificazione dell’avviso di liquidazione (10 agosto 2009), con ilperfezionamento della prescrizione ordinaria (10 agosto 2019) almomento della successiva notifica della cartella di pagamento (14 ottobre2019).3.

Pertanto, alla stregua delle già indicate argomentazioni,valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essererigettato.4. Nulla per le spese giudiziali essendo il contribuente rimastointimato.5. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiconfronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 28 gennaioNumero registro generale 17160/2024Numero sezionale 3316/2026Numero di raccolta generale 11628/2026Data pubblicazione 28/04/20262022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^,7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n.19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15ottobre 2024, n. 26720). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.Il PresidenteDott. ANGELO MATTEO SOCCI