Cassation appeal dismissed due to null notification; court orders renewal of service to the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision because the notification to the taxpayer was legally null. The taxpayer had elected a specific address in Bologna, but the appeal was served only to a lawyer who was not the designated domicile holder at that location. Consequently, the court declared the notification void and ordered the appellant to re-serve the documents to the correct address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330 c.p.c.; Art. 62 d.P.R. n. 546/1992: When a party has elected a domicile for service and the notification is not made to that address, the notification is deemed null and non-existent, requiring a new service to the elected domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controNadep Naval Depositi Srl in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna n. 1352/2021 depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.PREMESSO CHE- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale emesso dall’Ufficio Provinciale-Territorio diNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ravenna a seguito di verifica relativa ad una procedura DOCFAavente ad oggetto una fusione con cambio di destinazione d’usoconcernente un complesso immobiliare in Ravenna di proprietà dellaNadep Naval Depositi S.r.l..- Con sentenza n. 469/2019 la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettatol’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della societàavverso la sentenza n. 96/2018 con cui la CTP di Ravenna avevaaccolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento.- Con ordinanza n. 18650/2020 questa Corte, in accoglimento delricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.469/2019 della CTR dell’Emilia Romagna, ne ha disposto lacassazione con rinvio ad altra sezione della CTR.- Con sentenza n. 1352/2021, emessa a seguito della riassunzione delgiudizio di merito da parte della contribuente, la CTR dell’EmiliaRomagna ha nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio ed accoltol’appello incidentale della società avverso la sentenza della CTP diRavenna n. 96/2018.CONSIDERATO CHE- L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza n. 1352/2021 della CTR dell’Emilia-Romagna e lacontribuente non si è costituita nel presente giudizio.- Dagli atti del fascicolo di parte (cartaceo) accluso al fascicolod’ufficio e segnatamente dalla procura in calce all’atto diriassunzione, la Nadep Naval Depositi S.r.l. risulta difesa, anchedisgiuntamente, nel giudizio riassunto, all’esito del quale è stataemessa la sentenza impugnata, dagli Avv.ti Giovanni Caliceti e MarioMartelli nonché dal dott.
Commercialista Gianni Ghirardini.- Il ricorso per cassazione è stato notificato al solo dott. GianniGhirardini, a mezzo pec, “quale difensore domiciliatario di NADEPNAVAL DEPOSITI SRL”, mentre nella suddetta procura la societàNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026risulta aver eletto domicilio “presso “Consulenza di Diritto TributarioSTA S.r.l.”, con sede in Bologna, Via Santo Stefano n. 11”, sicchénon risulta che il dott. Ghirardini ne fosse anche il domiciliatario.- Posto che non v’è prova che la notifica sia stata effettuata presso ildomicilio eletto, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.14916/2016), in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali, hanno, comunque, affermatol’applicabilità, con riguardo al luogo della notificazione, delladisciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., stante il richiamo dell’art. 62del d.P.R. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile(salva la validità della notificazione eseguita presso uno dei luoghiindicati dall’art. 17, d.lgs. n. 546/1992 nel caso in cui la parte non sisia costituita nel giudizio d’appello o, costituitasi, non abbia espressoal riguardo alcuna indicazione).- La notifica, per come effettuata, deve ritenersi pertanto nulla e noninesistente (v.
Cass. S.U., cit.), sicché ne va disposta larinnovazione alla controparte. P.Q.Mordina il rinnovo della notifica del ricorso a Nadep Naval Depositi S.r.l.,da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio digiorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI