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Ordinanza — n. 11605/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling usucapient bears sole internal tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11605/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Second Instance Court of Justice, which had previously rejected it. The agency argued that the Second Instance court incorrectly applied the principle of joint liability under Article 57 of the Registration Tax Law. The court held that while joint liability exists vis-à-vis the state, internally the tax burden falls exclusively on the usucapient who benefits from the property acquisition. Consequently, the usucapient cannot claim contribution from other parties involved in the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.P.R. 131/1986; Art. 1298 c.c.: Although joint liability exists between parties regarding registration tax, internally the obligation falls exclusively on the usucapient who benefits from the property acquisition, precluding any right of recourse against other litigants.

Parole chiave

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joint liability tax usucapione registration internal recourse rights registration tax burden solidary obligation responsabilità fiscale solidale dei coniugi imposta sugli utili immobiliari imposta sulle successioni e sulle donazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 57 d.P.R. 131/1986
Con l’unico motivo si deducono violazione e/o falsa applicazionedell’art. 57, DPR 131/1986, in relazione all’art.
Art. 1298 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
57, DPR 131/1986, in relazione all’art. 360, co 1, n.
Art. 1475 c.c.
D'altra parte, occorreconsiderare, a livello di sistema, che l'art. 1475 cod.
Art. 8, nota II-bis, Tariffa al d.P.R. 131/1986
“…l'art. 8, nota II-bis, della Tariffaallegata al d.P.R.
art. 1298 cod. civ
art. 1475 cod. civ
D'altra parte, occorreconsiderare, a livello di sistema, che l'art. 1475 cod. civ.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Ord. n. 22369/2017
Cass., Sez. II, 5 gennaio 1995, n. 195
Cass., Sez. II, 22 maggio 1998, n. 5106
Cass., n. 473/2017
5106).(Cass., n. 473/2017, richiamata da Cass., n.
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Testo completo

difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-ControAlabastro Gino-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.2434/2023 depositata il 14/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.1. Con sentenza n. 2434/2023, depositata in data 14/3/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneNumero registro generale 17224/2023Numero sezionale 3304/2026Numero di raccolta generale 11605/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tributaria Provinciale di Palermo n. 1642/2020, che aveva accolto ilricorso di Gino Alabastro avverso l’avviso di liquidazione relativoall’imposta di registro applicata ad una sentenza di usucapione emessa neisuoi confronti.Il giudice d’appello confermava la sentenza della CTP non ritenendoapplicabile, nel caso della registrazione della sentenza dichiarativadell’usucapione, la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 57 deld.P.R. n. 131/1986, in quanto “nei rapporti interni tra le parti in causa,l’obbligazione tributaria relativa a tale trasferimento, conseguenza dellasentenza che ha accertato l’usucapione del bene in favore di una parteprocessuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggettoavvantaggiato dall’acquisto della proprietà del bene”, secondo quanto“sostenuto dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass.

Ord.n. 22369/2017).”.2. Avverso la sentenza n. 2434/2023 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3.Gino Alabastro rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono violazione e/o falsa applicazionedell’art. 57, DPR 131/1986, in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 del cpc, peravere la CdGT di II grado ritenuto, erroneamente interpretando l’arrestogiurisprudenziale richiamato, l’inapplicabilità nel caso di specie delprincipio di solidarietà passiva tributaria, mentre per la richiamatasentenza n. 22369/17 l’onere relativo all’imposta di registrazione gravaper l’intero solo nei rapporti interni sulla parte usucapiente (la quale nonpuò agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosidell’unico debitore avente interesse all’obbligazione), non potendo ladisciplina che regola i rapporti tra i coobbligati solidali evidentementerilevare nei confronti del creditore erariale.Il motivo è fondato.Numero registro generale 17224/2023Numero sezionale 3304/2026Numero di raccolta generale 11605/2026Data pubblicazione 28/04/2026Questa Corte ha affermato che:

“…l'art. 8, nota II-bis, della Tariffaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unicodelle disposizioni concernenti l'imposta di registro) equipara le sentenzeche accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolooneroso. Ora, l'art. 57 dello stesso d.P.R. prevede che le parti in causasono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro. Neirapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l'obbligazione tributariaafferente al "trasferimento" immobiliare conseguente alla sentenza che haaccertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale,deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio delquale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensidell'art. 1298 cod. civ., norma applicabile non soltanto alle obbligazionisolidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venutead esistenza, non nell'interesse comune, ma in quello di taluno deicoobbligati in solido.

Nell'ipotesi considerata, nei rapporti interni,l'obbligazione tributaria - indice di capacità contributiva, e non mero costoper la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia -grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo,mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione,trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio. Ne deriva che laparte, in favore del quale è stato pronunciato l'acquisto della proprietà diun bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagarel'imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agirein regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi diobbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito.Poiché il debitore che ha interesse all'obbligazione è uno solo,l'obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

D'altra parte, occorreconsiderare, a livello di sistema, che l'art. 1475 cod. civ. fissa, nelrapporto con l'alienante, l'obbligo del compratore di pagare l'imposta diregistro quale spesa inerente alla vendita, mentre la solidarietà tra iNumero registro generale 17224/2023Numero sezionale 3304/2026Numero di raccolta generale 11605/2026Data pubblicazione 28/04/2026contraenti vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria (Cass.,Sez. Il, 5 gennaio 1995, n. 195; Cass., Sez. Il, 22 maggio 1998, n. 5106).(Cass., n. 473/2017, richiamata da Cass., n. 22369/2017, citata dallasentenza impugnata).In ragione della solidarietà passiva prevista tra i soggetti di cui alcitato art. 57 e, quindi, anche tra le parti in causa, nei confrontidell’Amministrazione Finanziaria, dovendo escludersi - proprio alla lucedella condivisibile giurisprudenza richiamata dal contribuente - solo ildiritto di regresso dell’usucapiente nei rapporti interni tra i coobbligatisolidali, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., varigettato l’originario ricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Alabastro, sia per i gradidi merito che per il giudizio di legittimità, tenuto conto del dispostodell’art. 15, comma 2 sexies, d.P.R. n. 131/1986.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;condanna Gino Alabastro al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese di giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 2.400,00 euro e in 2.600,00 euro per compensiprofessionali, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in 2.410,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI