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Ordinanza — n. 11587/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes lower court ruling for failing to apply strict time limits and lack of fraud proof in customs duty exemption case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11587/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court revoked the second-instance tax court's decision regarding a customs duty exemption for a pleasure boat's fuel. The appellant argued the lower court incorrectly accepted a force majeure claim for a delayed departure, while the tax authority contended the beneficiary failed to meet statutory time limits and did not report the mechanical failure. The court ruled that the exemption conditions were strictly temporal and automatic, requiring immediate departure within eight hours and prior notification of any delays, thus finding the lower court's reasoning flawed.

Regesto Legislator

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Art. 254, comma 2, TULD; Art. 254, comma 3, TULD: The exemption from customs duties for onboard provisions on pleasure vessels departing for foreign ports is conditional upon strict adherence to an eight-hour departure window and immediate notification of impediments; failure to meet these requirements results in automatic revocation of the benefit without the need to prove fraud.

Parole chiave

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customs duty exemption pleasure vessel provisions force majeure defense automatic revocation statutory time limits tax fraud presumption administrative sanctions termine di partenza

Disposizioni normative citate

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Art. 254, comma 2, TULD
Art. 254, comma 3, TULD
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 deld.lgs.
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Testo completo

domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– ricorrente –ControPazzaglia Paolo, in qualità di comandante e proprietario della nave dadiporto “Mister P”, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Targhini eRenato Partisani, come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2591/07/2024, depositata il 7.10.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHE- La CGT-1 di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto dal PazzagliaPaolo, in qualità di comandante e proprietario della nave da diportoNumero registro generale 7550/2025Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 11587/2026Data pubblicazione 28/04/2026“Mister P”, avverso l’avviso di pagamento n. 2022/A/960 del 28/01/2022 eil connesso provvedimento di irrogazione di sanzioni n. 1930/RU del28/01/2022, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per laviolazione delle norme relative all’esenzione dai diritti doganali delleprovviste di bordo imbarcate su unità da diporto, destinate adesportazione definitiva, ex art. 254, comma 2, TULD (nella specie, accisesul gasolio imbarcato sulla nave da diporto nel porto di Vibo ValentiaMarina alle ore 13.00 del 28 giugno 2019 in vista della immediatapartenza verso il porto estero di Sarande in Albania);- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Calabria accoglieval’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui rileva, chel'appellante aveva documentato la causa di forza maggiore che avevaimpedito la ripartenza della motonave nelle otto ore successive alrifornimento di gasolio e non vi era alcuna prova che durante il periodotrascorso in banchina, prima della ripartenza, vi fosse stata unadestinazione del gasolio diversa rispetto alla esportazione definitiva o infrode al pagamento delle accise, sicché le contestazioni invocate dall'ADMapparivano di carattere esclusivamente formale, non essendo sufficienti afondare la presunzione di frode al pagamento delle accise;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.254, comma 3, TULD, per avere la CGT di secondo grado erroneamenteritenuto che l’asserita causa di forza maggiore, che avrebbe impedito laripartenza della nave nelle otto ore successive all’imbarco del carburante,avvenuta soltanto sette giorni dopo il rifornimento, avesse giustificato laviolazione dell’art. 254, comma 2 TULD, potendo semmai escludere solo lesanzioni amministrative, senza considerare, peraltro, che il contribuenteNumero registro generale 7550/2025Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 11587/2026Data pubblicazione 28/04/2026aveva comunicato il guasto meccanico all’Ufficio delle Dogane solo dopodiciassette giorni dallo stesso;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., per avere la CGT-2 ritenuto non dimostratol’utilizzo dell’imbarcazione durante il periodo trascorso in banchina, primadella ripartenza e, quindi, una differente destinazione del gasolio rispettoalla esportazione definitiva, senza considerare che non vi era neppureprova del contrario, vale a dire dell’asserita assenza di immissione inconsumo del carburante durante la sosta, ricadendo sul contribuentel’obbligo della relativa dimostrazione ed essendo inverosimile che durantela sosta in banchina il carburante imbarcato in esenzione non sia statocomunque destinato a qualunque uso non consentito, come, per esempio,per effettuare prove sul funzionamento dei motori, anche da parte delladitta riparatrice, e per mantenere, anche ad imbarcazione ferma, unaperfetta efficienza per ragioni di sicurezza dettate dal codice dellanavigazione, per la strumentazione di bordo, compresi i gruppi elettrogeniche vengono alimentati dal gasolio, potendosi in tal senso configuraredelle presunzioni semplici non superate dall’accertamento svolto dalgiudice di merito;- i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione,sono fondati;- secondo l'art. 254, secondo comma, TULD, nella parte riguardante leunità di diporto, sono esenti da accisa le forniture di carburante (checostituisce una provvista di bordo ai sensi dell'art. 252, lett. b), TULD), sericorrono le seguenti condizioni:

a) le unità da diporto siano in partenza daun porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un portoestero;

b) la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco; c)la partenza sia annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l'imbarcodelle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro inun porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante ilNumero registro generale 7550/2025Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 11587/2026Data pubblicazione 28/04/2026visto apposto sul giornale delle partenze e arrivi per l'imbarco delleprovviste di bordo in franchigia doganale dall'autorità marittima odoganale estera;- nella specie è pacifico che la nave da diporto “Mister P”, dopo essersirifornita di carburante esente da accisa, non ha lasciato il porto marittimodello Stato per recarsi in Albania entro le otto ore dal rifornimento, madopo diversi giorni, avendo attribuito tale ritardo ad un guasto del motore;- il contribuente, peraltro, non aveva comunicato immediatamenteall’Ufficio doganale competente l’evento che gli aveva impedito di lasciareil porto nazionale entro il termine prescritto;- l’art. 254, comma 2, TULD prevede che “qualora le predette condizioninon si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e siapplicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie”, senzaconcedere al contribuente la possibilità di giustificare il mancatoadempimento di dette condizioni;- appare evidente, quindi, che la decadenza dalla esenzione consegueautomaticamente allo scadere del termine concesso al contribuente perlasciare il porto dello Stato, senza possibilità di usufruire di proroghe, amaggior ragione laddove il ritardo non sia stato neppure comunicatoall’Amministrazione finanziaria;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 deld.lgs. n. 472 del 1997, per avere i giudici di appello ritenuto erroneamenteche era necessaria la prova del dolo, non essendo l’Amministrazionefinanziaria gravata dalla prova dell’elemento soggettivo che si presumeessendo sufficiente la colpa;- il motivo rimane assorbito dall’accoglimento delle restanti censure;- vanno, dunque, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiaratoassorbito il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoNumero registro generale 7550/2025Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 11587/2026Data pubblicazione 28/04/2026della Calabria per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli