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Decreto — n. 11555/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal when plaintiff formally renounces the legal action before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 11555/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal filed by Magec Srl against the Comune Briatico extinguished due to the plaintiff's formal renunciation. Although the case involved a dispute over tax collection by the Revenue Agency, the plaintiff explicitly withdrew the lawsuit on February 17, 2026. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without a substantive decision on the merits of the tax claim.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A legal action is extinguished if the plaintiff formally renounces the appeal before the judgment is rendered, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax appeal formal renunciation extinguishment of proceedings Supreme Court of Cassation civil procedure code administrative litigation dismissal without merits ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 4577/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 11555/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4577/2023 proposto da:MAGEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Giulia Russo;-ricorrente-controCOMUNE BRIATICO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Antonio Fuscà;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n.3179/4/2022 depositata il 21 ottobre 2022.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO