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Decreto — n. 11539/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11539/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11539/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 6355/2025Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11539/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6355/2025 proposto da:GROUPON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Laura Salvaneschi e dall’avv. Andrea Manzitti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3219/6/2024 depositata il 9 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11539/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 6355/2025 proposto da:GROUPON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Laura Salvaneschi e dall’avv. Andrea Manzitti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3219/6/2024 depositata il 9 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia al reddito contenzioso tributario rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 6355/2025Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11539/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6355/2025 proposto da:GROUPON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Laura Salvaneschi e dall’avv. Andrea Manzitti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3219/6/2024 depositata il 9 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO