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Decreto — n. 11536/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11536/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11536/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 2292/2025Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 11536/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2292/2025 proposto da:BARCA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Verderico;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 4685/3/2024depositata il 18 giugno 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11536/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2292/2025 proposto da:BARCA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Verderico;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 4685/3/2024depositata il 18 giugno 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro abbandono del procedimento diritto di ottenere una decisione procedura giudiziaria tributaria sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
4685/3/2024depositata il 18 giugno 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 2292/2025Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 11536/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2292/2025 proposto da:BARCA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Verderico;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 4685/3/2024depositata il 18 giugno 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO