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Decreto — n. 11519/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as parties conciliated and voluntarily withdrew the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 11519/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct because both parties formally requested the termination of the proceedings, indicating a settlement. The court ruled that such joint requests constitute a valid renunciation of the lawsuit by the appellant with the counterparty's acceptance. Consequently, the litigation was closed and the associated costs were offset against each other.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a cassation appeal jointly request the extinction of the proceedings, the court must declare the judgment extinct and offset the costs, treating the joint request as a valid renunciation of the appeal.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal joint settlement request extinction of proceedings costs offset cassation dismissal contenzioso tributario imposta locale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 22067/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 11519/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22067/2024 proposto da:RENO DE MEDICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Wanda Mastrojanni e Domenico Martini;-ricorrente-controCOMUNE DI CASSINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. Raffaele Scirè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 1631/16/2024depositata l’11 marzo 2024.Visti gli atti depositati il 22 marzo e il 1° aprile 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO