Cassation court dismisses appeal as parties conciliated and voluntarily withdrew the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct because both parties formally requested the termination of the proceedings, indicating a settlement. The court ruled that such joint requests constitute a valid renunciation of the lawsuit by the appellant with the counterparty's acceptance. Consequently, the litigation was closed and the associated costs were offset against each other.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a cassation appeal jointly request the extinction of the proceedings, the court must declare the judgment extinct and offset the costs, treating the joint request as a valid renunciation of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 22067/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 11519/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22067/2024 proposto da:RENO DE MEDICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Wanda Mastrojanni e Domenico Martini;-ricorrente-controCOMUNE DI CASSINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. Raffaele Scirè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 1631/16/2024depositata l’11 marzo 2024.Visti gli atti depositati il 22 marzo e il 1° aprile 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO