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Decreto — n. 11515/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11515/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11515/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 7928/2022Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 11515/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7928/2022 proposto da:SIBOLDI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Amorese;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, n. 3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11515/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7928/2022 proposto da:SIBOLDI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Amorese;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, n. 3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro delle conclusioni civili arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 7928/2022Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 11515/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7928/2022 proposto da:SIBOLDI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Amorese;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, n. 3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO