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Decreto — n. 11514/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after taxpayer renounces the legal recourse.

Numero d'incarto Decreto — n. 11514/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by the Italian Revenue Agency extinguished because the taxpayer formally renounced the legal recourse. The proceedings involved a dispute over tax matters where the plaintiff voluntarily withdrew their request for review. Consequently, the court dismissed the case without a substantive ruling on the underlying tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary renunciation of legal recourse by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal without examination of the merits.

Parole chiave

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voluntary renunciation of appeal extinguishment of proceedings tax administrative litigation Supreme Court of Cassation dismissal without merits procedura giudiziaria tributaria deduzione per spese sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 4844/2025Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 11514/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4844/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controLODDO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bava;-controricorrente-INPS, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente traloro, dall’avv.

Daniela Anziano e dall’avv. Giuseppe Fiorentino;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.1608/1/2024 depositata il 30 dicembre 2024 e notificata il 7 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 2 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO