Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11511/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11511/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11511/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 2446/2024Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 11511/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2446/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv. Carla D’Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.3712/1/2023 depositata il 13 giugno 2023.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11511/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2446/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv. Carla D’Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.3712/1/2023 depositata il 13 giugno 2023.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al reddito contenzioso tributario ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale sospensione della riscossione fiscale abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 2446/2024Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 11511/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2446/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv. Carla D’Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.3712/1/2023 depositata il 13 giugno 2023.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO