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Decreto — n. 11510/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11510/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 27309/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 11510/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27309/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBOSIA ROBERTO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Lazzè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2613/19/2024 depositata l’8 ottobre 2024 e notificata il 6 novembre 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11510/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 27309/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBOSIA ROBERTO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Lazzè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2613/19/2024 depositata l’8 ottobre 2024 e notificata il 6 novembre 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale convenzione fiscale rimborso dell'IVA diritti del contribuente posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 27309/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 11510/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27309/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBOSIA ROBERTO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Lazzè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2613/19/2024 depositata l’8 ottobre 2024 e notificata il 6 novembre 2024.Visto l’atto depositato l’11 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO