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Decreto — n. 11508/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11508/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11508/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 17709/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 11508/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 17709/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11508/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 17709/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv.

Parole chiave

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contenzioso tributario imposta locale lite in materia di contribuzioni pubbliche sospensione della riscossione fiscale risoluzione del conflitto giurisdizionale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 17709/2024Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 11508/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 17709/2024 proposto da:COIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Giorgio Alessandro Roderi;-ricorrente-controCOMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonio Andreottola e dall’avv.

Carla D’Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.762/1/2024 depositata il 25 gennaio 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO