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Decreto — n. 11506/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement and mutual withdrawal of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 11506/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal settlement between the taxpayer and the Revenue Agency. Both parties submitted declarations indicating they had conciliated the dispute and mutually withdrew their respective requests. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and declare mutual withdrawal of the appeal, the court declares the litigation extinct and compensates costs.

Parole chiave

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settlement agreement mutual withdrawal extinction of litigation cost compensation tax dispute resolution supreme court procedure civil code article 391 convenzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 5270/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 11506/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5270/2024 proposto da:BOSIA ROBERTO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Lazzè;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2662/2/2023 depositata il 6 settembre 2023.Visti gli atti depositati l’11 marzo e il 10 aprile 2026 con i quali le parti hanno dichiarato diaver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 27/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO