Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the submission of the proposal for case closure. The appellant, represented by Eugenio Galassi, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Soget Spa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for case closure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EugenioGalassi-ricorrente-controSoget Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca unitamenteall’avvocato Danilo Monaco-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzon.126/2019 depositata il 07/02/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 27858/2019Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 11497/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 27/04/2026IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena Balsamo