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Decreto — n. 11477/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11477/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11477/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Giuseppe Natola-ricorrente-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Graglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.6423/2024 depositata il 24/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 11477/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie azione parziale accollo delle spese procedurali liquidazione sommaria del fallimento spese d'esecuzione ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

to Giuseppe Natola-ricorrente-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Graglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.6423/2024 depositata il 24/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 7423/2025Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11477/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il consigliere delegatoStefania Billi