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Decreto — n. 11454/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil process extinguished due to administrative act listing and lack of denial.

Numero d'incarto Decreto — n. 11454/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil process extinguished following an administrative act listing the case and confirming the absence of a denial. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, while the defendant relied on the statutory provisions regarding automatic extinction upon such listing. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met, thereby terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished when an administrative act lists the case and no denial is recorded, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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process extinction administrative listing civil procedure automatic termination cost allocation legislative decree judicial finality

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
il 25/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.

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Testo completo

il 25/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 el’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 23/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino