Italian Court dismisses appeal as tax dispute extinguished by early settlement payment under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's submission of an early settlement request and proof of the first payment. The respondent, the Italian Revenue Agency, argued against the dismissal but conceded the procedural prerequisites were met. Consequently, the court ruled that the dispute ended automatically upon the fulfillment of the statutory conditions for early resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer deposits an early settlement request with proof of payment, the litigation is automatically extinguished, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
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egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovodifensore, dall’Avv. Giuseppina Pistone, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controNumero registro generale 6402/2016Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 11439/2026Data pubblicazione 28/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, n.3492/18/2015, depositata in data 7/8/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;Rilevato che:Gestioni Immobiliari s.r.l. (incorporata in Alfa Africa s.r.l.) haproposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. dellaSicilia – sezione distaccata di Catania, n. 3492/18/15, depositata indata 7/8/2015;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata dellalite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, depositandoquietanza di versamento della prima rata;sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio;le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente(Valentino Lenoci)r.g. n. 6402/2016 a.c. 3/2/2026 2Cons. est. Angelo Napolitano