Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal after the tax authority paid the disputed IMU tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff submitted a formal act of withdrawal citing the tax authority's payment of the disputed IMU tax. The appellant argued that the lower court incorrectly applied tax laws regarding interport facilities, but the procedural issue of the plaintiff's loss of interest took precedence. The court ruled that the withdrawal constituted a valid renunciation of the appeal, rendering the substantive legal arguments moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 2, D.Lgs. 504/92; When a party withdraws an appeal after the opposing party fulfills the obligation in dispute, the judgment is extinguished due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ilio eletto in Roma, Via Cola diRienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca,rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Puri(PRUGPP65D05F499O; giuseppepuri@pec.ordineavvocativiterbo.it);– ricorrente –controComune di Orte;– intimato –avverso la sentenza n. 5312/2022, depositata il 22 novembre 2022,della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 13gennaio 2026, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;Numero registro generale 11759/2023Numero sezionale 35/2026Numero di raccolta generale 11433/2026Data pubblicazione 28/04/2026udito l’avvocato Leonardo Brasca;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale dott.
Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo che laCorte accolga il secondo motivo del ricorso; in subordine, dichiaril’estinzione del giudizio ovvero l’inammissibilità del ricorso.1. – Con sentenza n. 5312/2022, depositata il 22 novembre 2022,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accoltol’appello proposto dal Comune di Orte, così pronunciando in riformadella decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di unavviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMUdovuta dalla contribuente per l’anno 2012, ed in relazione al possessodi «immobili siti nel Comune e posseduti per lo svolgimento dell’attivitàdi interporto».1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- doveva ritenersi fondata «la censura di erroneità dell'impugnatasentenza in riferimento alla natura pubblicistica della società ricorrenteed alla conseguente affermata esenzione da IMU della stessa; del resto,l’art. 7 del DLgs 504/92 che fissa i casi di esenzione soggettivadall’imposta, non contempla fattispecie riconducibili all’Interporto etale norma, in quanto agevolativa, non è suscettibile di interpretazioneestensiva ed analogica, rispetto al numero chiuso delle ipotesicontemplate.»;- andava, altresì, considerato che «la stessa società "InterportoCentro Italia spa", con Dichiarazione Docfa del 2011, aveva inserito gliimmobili in questione in categoria D/7, come tali soggetti a tassazionee che solo successivamente, nel 2015, la stessa aveva proposto lacategoria E/1», così che l’imposta doveva ritenersi dovuta per l’anno2012;Numero registro generale 11759/2023Numero sezionale 35/2026Numero di raccolta generale 11433/2026Data pubblicazione 28/04/2026- di poi, di nessun rilievo rimaneva l’eccezione svolta dallacontribuente a riguardo del difetto di proprietà sui beni sottoposti atassazione in quanto «ai sensi dell'art.1, co.2 del D. lgs. 504/92, ilpresupposto dell'imposta è costituito dal "possesso" di fabbricati, diaree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.».2.
– Interporto Centro Italia Orte S.p.a. ricorre per la cassazionedella sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.Il Comune di Orte non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 7, comma 1, lett. b), ed al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.9, comma 8, assumendo la ricorrente, da un lato, che la destinazionefunzionale dei beni destinati all’esercizio delle attività di un interportova considerata, in via prioritaria, quale connotazione pubblicistica deglistessi beni sol perciò da ascrivere alle categorie catastali del gruppo E(esente ex lege da imposizione); e, dall’altro, che a detto criteriosostanziale di classificazione catastale deve ascriversi la previsionenormativa relativa alle unità immobiliari classificate «o classificabili»nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [art. 7, comma 1, lett. b)], conconseguente sua prevalenza sul dato formale offerto dal classamentoin atti.1.1 – Col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 3 e 7,assumendo, in sintesi, che illegittimamente la gravata sentenza avevaidentificato, nella fattispecie, il presupposto impositivo richiamando il(non meglio identificato) possesso del complesso edilizio costituente uninterporto.Numero registro generale 11759/2023Numero sezionale 35/2026Numero di raccolta generale 11433/2026Data pubblicazione 28/04/2026Difatti, si soggiunge, come dedotto e documentato in corso digiudizio, la disponibilità della struttura conseguiva da una concessionedi lavori pubblici (ratione temporis disciplinata dal d.lgs. 12 aprile 2006,n. 163, art. 143), e dalla conseguente convenzione conclusa con laRegione Lazio, in forza delle quali essa esponente esercitava la meradetenzione delle opere realizzate, detenzione espressiva del «diritto digestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavorirealizzati.».2.
– Va dichiarata l’estinzione del giudizio.2.1 – Come anticipato, difatti, il difensore di parte ricorrente,munito di procura speciale, ha depositato memoria denominata «Attodi rinuncia al ricorso per cessata materia del contendere»rappresentando che doveva ritenersi sopravvenuta la carenza diinteresse al ricorso «avendo la concedente (della ricorrente) RegioneLazio assolto al pagamento del tributo per cui è causa, assumendonealtresì la legittimazione passiva.».L’atto di parte va, pertanto, considerato alla stregua di una rinunciaal ricorso; e, del resto, come pur prospetta il P.G., la dichiarazione diparte è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorsocui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., explurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., 7 giugno 2018, n.14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).3. – Non ricorrono, ad ogni modo, i presupposti per regolare, tra leparti, le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensivadella parte rimasta intimata.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché latoNumero registro generale 11759/2023Numero sezionale 35/2026Numero di raccolta generale 11433/2026Data pubblicazione 28/04/2026sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre icasi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione(Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020,n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte- dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.Il Presidentedott. Giacomo Maria StallaIl Consigliere estensoredott. Liberato Paolitto