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Ordinanza — n. 11265/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT deduction for overcharged invoices, ruling no deduction exists for non-due tax amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11265/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision allowing a company to deduct full VAT paid on an invoice where the tax rate was incorrectly applied. The company had claimed a deduction for the entire amount paid, including the excess portion due to the higher rate. The court ruled that VAT deduction rights are strictly tied to the actual tax liability, meaning no deduction is permitted for amounts not legally due.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.P.R. 633/1972; Art. 17 Directive 77/388/EEC: In cases of erroneously assessed VAT, deduction is not admitted for the non-due portion as the right presupposes the realization of the operation in the correct measure.

Parole chiave

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VAT deduction non-due tax incorrect rate input tax credit tax liability Cassazione fiscal procedure aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 19 of D.P.R. 26 October 1972, n. 633
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di operazioneerroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedentequella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata efatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R.
Art. 17 of Council Directive 77/388/EEC
633 del 1972, e inconformità dell'art. 17 della direttiva del Consiglio CEE n.
Arts. 167 and 63 of Council Directive 2006/112/CE

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32900 of 08/11/2022
Cass. n. 9942 of 15/05/2015
Cass. n. 15178 of 02/07/2014
Cass. n. 4101 of 17/02/2025
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Testo completo

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controAma Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Cali'-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 169/17/24 depositata il 08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 169/17/24 del 08/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 6117/15/16 della Commissione tributaria provinciale diCatania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Ama CostruzioniNumero registro generale 13579/2024Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 11265/2026Data pubblicazione 27/04/2026s.r.l. (di seguito AC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVArelativa all’anno d’imposta 2004.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la controversiariguardava «una fattura emessa nei confronti della AMA Costruzioni dalConsorzio AEV Terraglio (n. 36 del 16 dicembre 2004), in ordine alla qualela GdF [aveva] rilevato l'erronea applicazione dell'aliquota del 20%, inluogo di quella agevolata del 10%. Ne [sarebbe conseguita], secondol'Ufficio, un'indebita deduzione operata dall'AMA Costruzioni del 10% diIVA (pagata ma) non dovuta (€ 33.569,71)».1.2. La CGT2 rigettava l’appello di AE evidenziando che «nel caso dispecie, [dovesse] prevalere il rilievo che manca[va] ogni rischio di minoreintroito per l'Erario, che, anzi, [aveva] tratto vantaggio dall'applicazione dialiquota IVA maggiore di quella dovuta, senza che il cedente (unicolegittimato) [avesse] richiesto rimborso alcuno.

L'assenza di presuppostosostanziale rende[va] illegittimo l'atto impositivo posto in esseredall'amministrazione, in quanto esso determina[va] un'ulteriore tassazionenon dovuta, in aggiunta a quella già derivata dall'applicazione di aliquotamaggiore (20% anziché 10%) rispetto a quanto prescritto dalla legge perl'operazione fatturata».2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.3. AC resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per averela CGT2 erroneamente ritenuto che l’operazione assoggettata all’impostaper una misura non dovuta, dava, comunque, diritto alla detrazione per lasua interezza.Numero registro generale 13579/2024Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 11265/2026Data pubblicazione 27/04/20261.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione illogica econtraddittoria, richiamando Cass. n. 24777 del 18/08/2023 per poidiscostarsene.1.2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione.1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di operazioneerroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedentequella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata efatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, e inconformità dell'art. 17 della direttiva del Consiglio CEE n. 77/388/CEE del1977 e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio n.2006/112/CE del 2006 (come interpretati dalla giurisprudenza della Cortedi giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettivarealizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misuradovuta, con la conseguenza che, per la misura non dovuta, sono privi difondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, conconseguente diritto al relativo rimborso, sia la rivalsa eventualmenteeffettuata dal cedente nei confronti del cessionario, con conseguentediritto alla relativa restituzione per la parte erroneamente versata, sia ladetrazione eventualmente operata dal cessionario nella propriadichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione diescluderne la computabilità nell'ammontare dell'imposta corrisposta in viadi rivalsa.» (Cass. n. 32900 del 08/11/2022; conf.

Cass. n. 9942 del15/05/2015; Cass. n. 15178 del 02/07/2014; con riferimento alla nuovaformulazione dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, siveda anche Cass. n. 4101 del 17/02/2025).1.4. La sentenza della CGT2, pur rendendo motivazione noncontraddittoria né illogica, in quanto dal tenore della stessa si evinceNumero registro generale 13579/2024Numero sezionale 1843/2026Numero di raccolta generale 11265/2026Data pubblicazione 27/04/2026chiaramente la ratio decidendi (e ciò indipendentemente dal contestatoerrore di lettura della giurisprudenza citata), non si è conformata alsuperiore principio di diritto, atteso che ha ritenuto la legittimità del dirittodi detrazione esercitato da AC per l’intero importo dell’IVA corrisposta alcedente (pari ad un’aliquota del 20%) e non già per la parteeffettivamente dovuta (corrispondente ad un’aliquota del 10%).2.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, conil rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.2.1. Quest’ultima va condannata al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del presente procedimento e dei procedimenti dimerito, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella controversia di euro 75.530,25. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsoproposto dalla controricorrente; condanna la controricorrente alpagamento, in favore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio,liquidate per compensi in euro 5.900,00 con riferimento al procedimentodi legittimità, in euro 7.800,00 con riferimento al procedimento di appelloe in euro 7.400,00 con riferimento al procedimento di primo grado, oltrealle spese di prenotazione a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti