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Ordinanza Interlocutoria — n. 11257/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing regarding regular transport tax refund eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11257/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the admissibility of the second ground for appeal while ordering a remand for a new public hearing. The appellant argued that the lower court failed to properly classify the transport service as 'regular' under EU Directive 2003/96/EC and domestic law, whereas the opposing agency contended the service did not qualify. The court decided to remand the case because the compatibility of the domestic provision with EU law requires further examination in a public session.

Regesto Legislator

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Art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Art. 7 della direttiva 2003/96/CE: When the compatibility of a domestic tax provision with EU law requires further examination, the court must remand the case for a new public hearing.

Parole chiave

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regular transport classification fuel excise refund EU law compatibility remand for public hearing tax directive application imposta sulle imbarcazioni imposta sui carburanti detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
a socio unico, poi fusasi per incorporazione inAI, era giustificato dalla circostanza che l’attività svolta dai mezzi dellaricorrente non rientrava tra quelle aventi diritto a fruire del beneficiofiscale ai sensi dell’art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testounico sulle accise – TUA).2.
Art. 7 della direttiva 2003/96/CE
civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, attuato con l’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso AI deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo di ricorso AI deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
art. 360 bis c.p
La PDA ritiene che il primo motivo sarebbe infondato in quanto,nella specie, non ricorre alcuna anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre il secondo motivosarebbe inammissibile, «per violazione dell’art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

to e difeso dall'avvocato Paolo Puri unitamente all’avvocatoAlberto Mula-ricorrente-controAgenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 78/03/25 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 78/03/2025 del 27/01/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) accoglieval’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)avverso la sentenza n. 741/04/22 della Commissione tributaria provincialedi Torino (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Arriva Italia s.r.l.Numero registro generale 17915/2025Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 11257/2026Data pubblicazione 27/04/2026(di seguito AI) nei confronti di un diniego di rimborso delle accise sulgasolio per autotrazione relative all’anno d’imposta 2019.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego del rimborsorichiesto da Sadem s.p.a. a socio unico, poi fusasi per incorporazione inAI, era giustificato dalla circostanza che l’attività svolta dai mezzi dellaricorrente non rientrava tra quelle aventi diritto a fruire del beneficiofiscale ai sensi dell’art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testounico sulle accise – TUA).2. AI impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. ADM resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) comunicataalla ricorrente il 24/09/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto delricorso.5.

Con istanza depositata il 10/11/2025 AI chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AI deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2apoditticamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il servizio ditrasporto offerto dalla società contribuente non rientri tra quello regolare.1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, attuato con l’art. 6del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, per non avere la CGT2 riconosciuto lanatura di “trasporto regolare” dei servizi passeggeri eserciti da Sadems.p.a.Numero registro generale 17915/2025Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 11257/2026Data pubblicazione 27/04/20261.2.

La PDA ritiene che il primo motivo sarebbe infondato in quanto,nella specie, non ricorre alcuna anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre il secondo motivosarebbe inammissibile, «per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo ilgiudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 19855/2023; Cass. 19867/2023) el’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento».2. Va preliminarmente evidenziato che l’esame del secondo motivo diricorso impone un approfondimento in ordine alla compatibilità unionaledell’art. 24 ter del TUA così come interpretato da Cass. 19855 del12/07/2023, nella parte in cui sembrerebbe escludere che il servizio ditrasporto svolto dalla società contribuente possa definirsi regolare, conconseguente inapplicabilità dell’agevolazione ivi prevista.3.

Va, dunque, disposto un rinvio a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti