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Ordinanza — n. 11169/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming tax evasion evasion arguments were insufficiently motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11169/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's claim that the lower court's reasoning regarding tax evasion was contradictory and insufficient. The court held that the lower judge correctly distinguished between tax evasion and elusive operations, relying on established case law rather than making a definitive finding of elusiveness. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to demonstrate a violation of the principle of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The court's decision is not subject to renewed review for contradiction if the lower court merely cites jurisprudence distinguishing between tax evasion and elusive operations without affirming the existence of the latter.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion elusive operations contradictory proceedings renewed review judicial motivation civil procedure code appellate jurisdiction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il sesto motivo prospetta, ai fini dell'art. 360, primo comma, n.

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Testo completo

rinnovato apprezzamento della prova pre-cluso al giudice di legittimità.14. Il sesto motivo prospetta, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alle possibili operazioni elusive.15. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. Ilgiudice non ha affermato che nel caso sussiste una fattispecie elusiva,bensì di evasione fiscale. La sentenza cita semplicemente la giurispru-denza della Corte che, tra l’altro, afferma che le operazioni infragrupposono spesso sfociate in operazioni elusive, ossia introduce una meraargomentazione dialettica.Numero registro generale 14684/2024Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 11169/2026Data pubblicazione 25/04/202616.

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom-benza. P.Q.MLa Corte:riunisce al ricorso r.g. n. 14684/2024 il ricorso r.g. n. 2206/2025;rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese di lite, liquidate in complessivi euro 8.200 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per entrambii ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026La PresidenteTania Hmeljak