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Ordinanza Interlocutoria — n. 11139/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal to new hearing due to lack of public session and prosecutor presence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11139/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reinvestigate bank accounts. The court found that the lower court failed to hold a public hearing with the Public Prosecutor present, violating procedural requirements for such appeals. Consequently, the case was remitted to a new hearing rather than being decided on the merits of the tax evidence or burden of proof arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.: The appeal is remitted to a new hearing when the contested judgment was rendered without a public session or the presence of the Public Prosecutor, regardless of the substantive tax arguments raised.

Parole chiave

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tax appeal procedure public hearing requirement Public Prosecutor presence remission to new hearing burden of proof allocation bank account verification tax investigation authorization

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
unipersonale resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
unipersonale resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 32, comma 1, n. 2) and n. 7) d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 51, comma 2, n. 2) d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697 c.c.
art. 2697 c.c

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Testo completo

tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (Codice Fiscale: 80224030587) e domiciliata pressol’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -controMLK S.r.l. unipersonale (Codice Fiscale: 02086120066), rappresentatae difesa dall’avv. Asa Peronace (Codice Fiscale: PRN SAA 70D17 H501R)ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia (Milano) n. 3676/18/2018, pubblicata il 4 settembre 2018;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott.

Francesco Graziano;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che la vicenda trae origine da una verificarealizzata, nei confronti della società MLK S.r.l. unipersonale, esercentel'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, per l’annoNumero registro generale 37853/2019Numero sezionale 7321/2025Numero di raccolta generale 11139/2026Data pubblicazione 25/04/2026d’imposta 2009. In seguito ad apposite indagini finanziarie, condotte suconti correnti intestati alla società, nonché al sig.

ANVAR Kamran (coniugeconvivente del legale rappresentante), alla sig.ra TEHRANIAN Iris (sociounico) ed alla sig.ra TEHRANIAN Linda (legale rappresentante dellasocietà), l’Agenzia delle Entrate accertò l’esistenza di maggiori ricavi. Asostegno della contestazione, l’amministrazione finanziaria addussenumerose operazioni bancarie non giustificate o, comunque, nonsufficientemente giustificate. Con l'accertamento, inoltre, Linda Teheranianvenne qualificata socia della MLK S.r.l., le cui quote risultavanoformalmente intestate, nella misura del 100% (cento percento), ad IrisTeheranian.

In particolare, vennero accertati un reddito d’impresa di €.5.190.638,29 (euro cinquemilionicentonovamtamilaseicentotrentotto/29),un valore della produzione netta IRAP pari ad €. 5.455.958,28 (eurocinquemilioniquattrocentocinquantacinquemilanovecentocinquantotto/28)e un volume di affari ai fini IVA pari ad €. 7.665.431,00 (eurosettemilioniseicentosessantacinquemilaquattrocentotrentuno/00).2.- La società contribuente, pertanto, impugnò l’atto impositivo (avvisodi accertamento IRES, IVA e IRAP, per l’anno d’imposta 2009) e, in primogrado, la CTP di Milano accolse il ricorso.Secondo il giudice di prime cure, l’accertamento non era motivato conriguardo a tutte le somme riprese ed afferenti a conti di terzi chel’amministrazione finanziaria, senza alcuna specificazione, distinzione,precisazione o motivazione, aveva considerato riferibili alla gestione dellasocietà.

Altrettanto privo di motivazione era l’avviso di accertamento conriguardo ai conti della società in relazione ai quali l’Agenzia delle Entrate,a fronte della memoria e della documentazione prodotta in sedeprecontenziosa, non poteva liquidare le operazioni con stringate dizioni,anche considerato che parte delle operazioni contabilizzate riguardaval’anno 2008 con riferimento ad insoluti e rientri.3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrateassumendo che: - le indagini bancarie, anche su conti diversi da quelli dellasocietà ed intestati ad Anvar Kamran (coniuge del legale rappresentante),Numero registro generale 37853/2019Numero sezionale 7321/2025Numero di raccolta generale 11139/2026Data pubblicazione 25/04/2026a Iris Tehranian (socio unico) ed a Linda Tehranian erano state autorizzatedal Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte che in unprimo momento aveva rilevato un errore nella attribuzione del tasso dicambio oltre che indebita deducibilità di costi per perdite su cambi valutari;- la società contribuente non aveva fornito alcuna prova diretta agiustificare gli accrediti e gli addebiti contestati, come era suo onere e talemancata giustificazione consentiva l’applicazione della presunzione legaledi maggiori ricavi non dichiarati; - le motivazioni alla base del recuperoerano adeguatamente rappresentate laddove non raggiunta dovevaritenersi la prova liberatoria.Con la sentenza impugnata è stato respinto l’appellodell’amministrazione finanziaria, con la seguente motivazione:

«Ritiene laCommissione che, in tema di accertamenti bancari, il potere accordato allaamministrazione di ricevere notizie sui movimenti intrattenuti dalcontribuente e di presumerne la loro inerenza ad operazioni imponibili siaun potere forte, soprattutto in relazione all'effetto procedimentale diinversione dell'onere della prova. Come tale, ponendosi astrattamentecome derogatorio alle regole generali probatorie in materia diaccertamento, non è uno strumento che può essere 'abusato' e, ancorchépossa essere esercitato previa autorizzazione non motivata, presupponecomunque che sussistano gravi sospetti di evasione.

Nel caso di speciedebole appare la spiegazione fornita nell'avviso di accertamento a tenoredel quale le indagini bancarie nei confronti della società sono stateautorizzate dal Comandante Regionale della Guarda di Finanza delPiemonte per un riscontrato errore nella attribuzione del tasso di cambio eper sospetta indeducibilità di costi per perdite su cambi valutari. Neiriguardi dei soggetti terzi, poi, sebbene le indagini bancarie siano stategiustificate dagli stretti rapporti parentali, è però mancata ogniprecisazione o motivazione tale da poter considerare riferibili alla gestionedella società i movimenti afferenti quei conti.

Secondo la Suprema Cortedi Cassazione, invero, in tema di accertamenti bancari le norme cheNumero registro generale 37853/2019Numero sezionale 7321/2025Numero di raccolta generale 11139/2026Data pubblicazione 25/04/2026'trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati alcontribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamentea persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari ocommerciali, salvo che l'Ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale chel'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione allecircostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuentemedesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti' (cosìCass sez.

V Tributaria, sentenza n. 14089 decisa in data 27.2.17 edepositata il 7.6.17; ma cfr. pure tra le tante, Cass. n. 11145 del 2011).Nel caso di specie, come rilevato dai giudici di primo grado, è mancato ogniapprofondimento rivolto a dimostrare la riferibilità dei movimenti di queiconti alla società. Con riguardo ai conti propri della società questaCommissione condivide le considerazioni del primo giudice sullainadeguata motivazione limitata a formule di stile, che non appare avertenuto in giusta considerazione le corpose osservazioni e giustificazionicontabili fornite dalla società pure in sede precontenziosa anche conriferimento alle operazioni riguardanti l'esercizio 2008 e contabilizzatecome insoluti e rientri.

La pronuncia intervenuta tra le parti con riguardoad ulteriori anni di imposta, essendo basata su altri e diversi elementi digiudizio, non interferisce nella presente decisione.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- La contribuente società MLK S.r.l. unipersonale resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n.2) e n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633 del1972.Assume, infatti, la ricorrente che la CTR erroneamente avrebberavvisato la necessità di motivare le ragioni del ricorso alle indaginibancarie, cosicché essa non si confronterebbe con le disposizioni cheNumero registro generale 37853/2019Numero sezionale 7321/2025Numero di raccolta generale 11139/2026Data pubblicazione 25/04/2026disciplinano tali indagini e, cioè, in particolare, con gli artt. 32, comma 1,n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972,che prevedono, per tale tipologia di indagini, un unico presuppostorappresentato dalla previa autorizzazione del direttore centraledell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale dellastessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandanteregionale.2.- Con il secondo (e ultimo) motivo, l’amministrazione finanziariaricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullitàdella sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 32, comma 1,n.

2) e n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c..Assume, infatti, al riguardo, che la CTR avrebbe erroneamenteapplicato il criterio di riparto dell'onere della prova, secondo la previsionedelle predetti disposizioni normative, omettendo di confrontarsi con gliapprodi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lostretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale èsufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delleoperazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attivitàeconomica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di provadi attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee agiustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di uncontestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersisoddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, conspostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.3.- Con riguardo ad entrambe le censure, viene in rilievo, ad avvisodel Collegio, l’opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza,alla presenza del P.M. e dei difensori delle parti, cosicché la causa deveessere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 37853/2019Numero sezionale 7321/2025Numero di raccolta generale 11139/2026Data pubblicazione 25/04/2026dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, a tal fine, rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, in data 21 aprile2026.Il Presidente